A partire dalla data del collaudo i beni realizzati dal soggetto aggiudicatario di una concessione pubblica di realizzazione e gestione sono di proprietà dell'Ente pubblico concedente, e come tale non possono essere oggetto di ammortamento ai fini delle imposte dirette da parte del concessionario, il quale non ha neanche diritto al rimborso dell'eccedenza Iva maturata durante l'esecuzione dei lavori.
A queste conclusioni è giunta, con la risoluzione in oggetto, l'Amministrazione finanziaria, chiamata a rispondere al quesito inoltrato da una società facente parte di un raggruppamento concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione di un complesso sportivo. Detta società, a causa delle rilevanti spese connesse alla realizzazione dell'opera, ha maturato un credito Iva del quale vorrebbe ottenere il rimborso.
La risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate si basa dunque sull'assunto che dopo il collaudo il bene entra a far parte del patrimonio dell'Ente concedente, e non rappresenta quindi un cespite ammortizzabile per il concessionario, il quale di conseguenza non può chiedere il rimborso dell'eccedenza Iva in quanto l'art. 30, comma 3, lettera c), del D.P.R. 633/1972 dispone che tale rimborso spetta «limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili».
A nulla vale, secondo l'Agenzia, il richiamo alla precedente Risoluzione 28/12/2007, n. 392/E, con la quale veniva chiarito che il rimborso Iva compete per l'acquisizione di beni in esecuzione di contratti di appalto. In tale circostanza avente diritto al rimborso era infatti il soggetto appaltante, mentre nel caso prospettato istante è il soggetto appaltatore/concessionario, che ha avuto incarico di costruire il bene.