Sono escluse dalla possibilità di usufruire della detrazione dall’Irpef del 36% le spese sostenute per l’esecuzione di lavori di collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica. Inoltre i Consorzi tra proprietari di unità abitative che non presentano le caratteristiche proprie dei condomìni non possono usufruire delle detrazioni Irpef (per nessun tipo di intervento). In questo modo si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la presente Risoluzione.
In altri termini l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dalla fruizione delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero sono esclusi:
- sotto il profilo oggettivo gli interventi riferiti alle parti comuni degli edifici residenziali elencate al comma 1, nn. 2 e 3 dell’art. 1117 del Codice Civile, tra cui rientrano le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune come gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, ecc., fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. La L. 449/1997 infatti, con riferimento alla detrazione per interventi su parti comuni di edifici residenziali, richiama esclusivamente il n. 1 del comma 1 del citato art. 1117 del Codice civile, ammettendo, di conseguenza, il beneficio solo per il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
- sotto il profilo soggettivo i consorzi tra proprietari di abitazioni, qualora nella disciplina contrattuale non vi sia rinvio alle disposizioni che regolano i condomìni. Tali consorzi costituiscono infatti figure atipiche, che presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute, ed in mancanza di diverse pattuizioni contrattuali rinviano alla disciplina di queste ultime.
Si fa infine presente che l’intervento di collettamento della rete fognaria e idrica usufruisce dell’aliquota Iva agevolata del 10% prevista alla voce n. 127-quinquies della Tab A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, per gli appalti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.