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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nota Min. Interno 01/07/2003
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[Premessa] |
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TITOLO I |
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1 - OggettoLe presenti prescrizioni tecniche hanno lo scopo di integrare quelle dettate dalla vigente normativa |
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2 - Campo di applicazioneLe prescrizioni di seguito enunciate si applicano a tutte le attività il cui progetto, per la preventiva approvazione, sia stato protocollato presso il Comando dopo la data d |
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3 - Termini e definizioniPer i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con D.M. 30.11 |
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4 - ClassificazioneGli esercizi commerciali possono essere di tipo: |
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5 - Scelta dell'areaGli edifici da destinare ad esercizi commerciali devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di |
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6 - UbicazioneA parziale modifica ed integrazione di quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 75/67, in considerazione anche di quanto consentito dalle regole tecniche di specifiche attività, emanate successivamente, gli esercizi commerciali possono essere ubicati: - in edifici indipendenti ed isolati da altri; - in locali adiacenti, sottostanti e sovrastanti ad altri locali aventi destinazione diversa; qualora in questi ultimi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fatta salva l'osservanza di quanto prescritto nelle specifiche disposizioni, esse devono essere limitate a quelle individuate ai punti 51, 64, 72 (limitatamente alle officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli), 82, 83 (con l'esclusione dei teatri con più di 1.000 posti), 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 (di altezza in gronda inferiore a 31 m) e |
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7 - Accesso all'areaPer consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti disposizioni devono avere i seguenti requisiti minimi: - larghezza: 3,50 m |
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TITOLO II - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE |
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8 - Resistenza al fuoco delle struttureI requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati, fatto salvo quanto indicato nella Circolare n. 75/67, punto 3, secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla Circolare n. 91 del 14.09.61, presc |
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Tabella I - Resistenza al fuoco delle strutture - Separazioni e compartimentazioniEventuali lucernari di tipo combustibile siano realizzati con materiali di classe 1 di reazione al fuoco e che non diano luogo a fenomeni di gocciolamento se sottoposti a calore, che possano propagare incendio Le attività commerciali ubicate in edifici di tipo misto devono essere separate da locali non pertinenti e a diversa destinazione mediante strutture di resistenza al fuoco non inferiore ai valori sopra indicati e comunque, qualora le altre attività presenti nell'edificio siano disciplinate da specifica normativa antincendio, che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative str |
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9 - CompartimentazioneGli esercizi commerciali devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, anche pluripiano, di superficie non superiore a: - 10.000 mq, qualora il carico d'incendio sia superiore a 5 kg/mq e fino a 30 kg/mq, nel caso di edifici fino a tre piani fuori terra; - 8.000 mq, qualora il carico d'incendio sia superiore a 5 kg/mq e fino a 30 kg/mq, nel caso di edifici fino a quattro piani fuori terra; |
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10 - AccessoGli accessi per il pubblico ai reparti di vendita degli esercizi commerciali devono essere ricavati s |
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11 - ComunicazioniSono consentite eventuali comunicazioni tra gli esercizi commerciali ed attività pertinenti e non, unicamente se previste dalle relative norme e specificatamente per le attività ed alle condizioni di seguito riportate: - tramite filtri a prova di fumo, di caratteristiche di resistenza al fuoco REI 90, con impianti sportivi al chiuso (attività n. 83 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82) [art. 4 del D.M. 18.03.96]; - tramite filtri a prova di fumo, |
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12 - ScaleLe caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani delle scale a servizio di più compartimenti devono essere congrue con quanto previsto in precedenza (punto 8). Le scale devono essere ubicate in |
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13 - Ascensori, montacarichi e tappeti mobiliGli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio. Gli ascensori ed i montacarichi che servano più compartimenti e che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il v |
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14 - Ascensori antincendioNegli esercizi commerciali con piani ubicati ad altezza antincendio superiore a 24 m devono essere installati ascensori antincendio utilizzabili, in caso di incendio, per le operazioni di soccorso ed in possesso dei seguenti requisiti: - le strutture del vano corsa e del locale macchinario d |
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15 - Aerazione |
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Aerazione naturaleOgni compartimento destinato alla vendita o a deposito deve essere dotato di un sistema di aerazione naturale, idoneo a consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio. Le superfici di aerazione dovranno essere distribuite in maniera il più possibile uniforme lungo il perimetro della struttura e, ove possibile, ricavate su pareti contrapposte. Le aperture di ventilazione, ubicate in alto, devono essere ricavate nei soffitti e/o nelle pareti perimetra |
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Sistemi di evacuazione di fumo e caloreLe caratteristiche della ventilazione naturale, indicate al punto precedente, possono conseguirsi anc |
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Ventilazione meccanicaNell'impossibilità accertata di non poter dotare ogni singolo compartimento dei sistemi di aerazione naturale di cui ai punti precedenti, si può fare ricorso ad idonei impianti di estrazione dei fumi caldi di un eventuale incendio. |
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MISURE PER L'ESODO DELLE PERSONE IN CASO DI EMERGENZA(Misure per l'evacuazione riportate nella Circolare n. 75/67 e nella Lettera Circolare n. 5210/4118/4 del 17.02.75. Densità di affollamento: 1 - Per grandi magazzini e supermercati alimentari: 0,4 persone/mq per il piano interrato e piano terra 0,2 persone/mq per i piani superiori 0,1 persone/mq per le aree adibite ad uffici e servizi |
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16 - Vie di uscitaCiascun piano e ciascun compartimento degli esercizi commerciali devono essere provvisti di un proprio sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro dinamico (così come definito dal punto 3.4 del D.M. 30.11.83), da cui deve essere possibile raggiungere direttamente le aree esterne, in caso d'incendio o di pericolo di altra natura. È consentito che i luoghi sicuri dinamic |
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17 - Numero e larghezza delle uscite che immettono all'esterno e lunghezza delle vie di esodoLa larghezza totale delle vie di uscita deve essere commisurata al massimo affollamento ipotizzabile nel compartimento e nel singolo piano ed alle capacità di deflusso ammesse. Per gli esercizi commerciali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita fino a luogo sicuro all'esterno deve essere commisurata al massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. Tutte le uscite e le vie di esodo devono avere, ciascuna, larghezza utile non inferiore a 1,20 m e devono essere libere da ostacoli. La misurazione della larghezza delle uscite dovrà essere eseguita nel punto più stretto della luce. Si chiarisce che eventuali maniglioni, posti anche su entrambe le ante, non costituiscono restrizioni alla luce netta del vano, qualora singolarmente non sporgano più di 8 cm rispetto all'anta stessa. In corrispondenza delle casse deve essere lasciata una via di esodo di larghezza non inferiore a 1,20 m, libera da ostacoli, al fine di poter agevolmente usufruire delle uscite ivi ubicate (qualora conteggiate tra le vie di esodo). Tra le scaffalature devono essere lasciati corridoi di larghezza non inferiore a 1,20 m. Il numero delle uscite dai singoli piani de |
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AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO - SERVIZI TECNOLOGICI |
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18 - ClassificazioneLe aree e gli impianti a rischio specifico sono così classificati: |
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19 - Aree di vendita di prodotti pericolosi |
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Piccoli recipienti portatili di g.p.l.La vendita al pubblico di g.p.l. in piccoli recipienti portatili del tipo "da campeggio" può essere consentita esclusivamente in compatimenti monopiano fuori terra, non sovrastanti altri locali, alle seguenti condizioni: |
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Recipienti di fluidi combustibili e di prodotti in pressioneLa vendita al pubblico di fluidi combustibili e di prodotti contenuti in recipienti a pressione per uso domestico (insetticidi, prodotti spray in genere, cosmetici, alcooli in concentrazione superiore a 60 % in volume, oli lubrifican |
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20 - Spazi per depositiDepositi di g.p.l. |
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Depositi di fluidi combustibili e di prodotti in pressioneI depositi di fluidi combustibili e di prodotti in pressione, nelle confezioni originali, devono esse |
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Depositi di merci varie (locali scorte merci giornaliere e spazi di ricevimento delle merci)Fermo restando quanto indicato al punto 3 della Circolare n. 75/67, si aggiunge quanto segue. Si chiarisce, preliminarmente, che per talune specifiche attività di vendita (autoricambi, ferramenta, ecc.) che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di 400 mq, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, il settore "retro-bancone" non può farsi ricadere nella fattispecie dei "depositi di riserva" o di "scorta merci", di cui al punto 3 della Circolare n. 75/67, in quanto costituente parte integrante dell'esercizio di vendita, utilizzato, per tale scopo dal solo personale addetto. Tali settori saranno, pertanto, realizzati in conformità ai criteri indicati ai punti precedenti per le aree di vendita, relativamente ai seguenti aspetti: ubicazione, resistenza al fuoco delle strutture, compartimentazione, aerazione. Per quanto attiene le caratteristiche del sistema di vie di uscita da tali settori, si rimanda a quanto già indicato, al riguardo, al punto 17. I locali adibiti a carico-scarico merci, posti in adiacen |
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21 - Impianti di produzione calorePer gli impianti di produzione di calore, compresi quelli di cottura cibi, panificazione e lavaggio s |
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22 - Impianti di condizionamento e di ventilazioneGli impianti di condizionamento e/o ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Gli impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - mantenere l'efficienza delle compartimentazioni; - evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi; - non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti; - non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme. |
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23 - AutorimesseLe autorimesse devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche norme tecniche |
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TITOLO III - UTENZE DI SICURE ZZA |
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24 - Impianti elettriciGli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto della Legge 1.03.68, n. 186. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: - non dovranno costituire causa primaria di incendio o di esplosione; - non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; - devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); - devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e dovranno riportare chiare indic |
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25 - Illuminazione di sicurezzaIn caso di emergenza l'attività deve essere protetta da un sistema di illuminazione di sicurez |
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IMPIANTI SPECIALI DI PROTEZIONE ATTIVA |
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26 - Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendioOltre che nei casi specifici previsti dalle linee guida, deve essere installato, in assenza di impianto di spegnimento automatico a pioggia, un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio a protezione degli esercizi di superficie, comprensiva dei servizi e depositi, superiore a 600 mq e con carico d'incendio (anche se solo in un compartimento) superiore a 5 kg/mq ovvero, comunque, in tutti i casi in cui il carico d'incendio sia superiore, in almeno un compartimento, a 30 kg/mq (indipendentemente dalla superficie dell'esercizio). |
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27 - Segnalatori di allarmeI segnalatori di allarme devono correttamente essere posizionati e segnalati in modo da essere sempre |
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MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI |
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28 - EstintoriGli estintori, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 20.12.82 e successive modifiche ed integrazioni, |
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29 - Impianto idrico antincendioLe attività con superficie complessiva superiore a quanto di seguito specificato devono essere dotate di u |
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Impianti idrici antincendio con naspi DN 20Gli esercizi commerciali di superficie complessiva superiore a 600 mq e fino a 1.000 mq e con carico d'incendio non superiore, in ogni compartimento, a 30 kg/mq, devono essere almeno dotati, oltre che di estintori, anche di naspi DN |
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Impianti idrici antincendio con idranti DN 45Gli esercizi commerciali di superficie complessiva superiore a 1.000 mq, ovvero in tutti i casi in cui il carico d'incendio, in almeno un compartimento, sia superiore a 30 kg/mq devono essere protetti, oltre che da estintori, anche da impianti idrici antincendio con idranti DN 45. Gli impianti devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, in posizione protetta, e devono presentare le seguenti caratteristiche: - la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari; |
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Idranti esterniGli esercizi commerciali con superficie uguale o superiore a 10.000 mq devono essere dotati di idranti esterni (propri o pubblici), ciascuno con almeno un attacco DN 70, corredati di tubazioni flessibili e di lance. |
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Requisiti generaliLe alimentazioni idriche dei naspi, degli idranti e degli attacchi per i mezzi dei Vigili del Fuoco devono: - presentare affidabilità nel tempo; - mantenere permanente in pressione la rete; - assicurare i fabbisogni dei naspi, degli idranti interni ed esterni nei limiti sopra descritti per almeno 1 ora. Le alimentazioni possono essere costituite da: |
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InterconnessioniLe reti di idranti devono avere alimentazioni idriche adibite al loro esclusivo servizio con le eccez |
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30 - Impianto di spegnimento automatico a pioggia (sprinkler)Negli esercizi commerciali devono essere protetti con impianti di spegnimento automatici a pioggia (sprinkler): - i compartimenti con superficie superiore a 5.000 mq e nei quali il cari |
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31 - Sistema di altoparlantiGli esercizi commerciali di superficie superiore a 1.500 mq devono essere muniti di un impianto di al |
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33 - Gestione della sicurezzaIl responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizione di sicurezza, ed in particolare che: - sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi di materiali, mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio; - sia compromessa l'agevole apertura e funzionalità dei serram |
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Addestramento del personaleIl responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il persona |
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Registro dei controlliDeve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove saranno annotati tutti gli interven |
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34 - Disposizioni finaliQualora per ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze non prevedibili non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni delle presenti linee guida, potranno essere proposte al Com |
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