L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti, sotto forma di domande e risposte, in merito alla detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari, entro il limite massimo di 2.582,28 euro, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In particolare l'Agenzia ritiene che gli interessi pagati in relazione alla parte di mutuo destinata all’acquisto del terreno non possano essere detratti dal reddito del soggetto contraente il mutuo, avendo il legislatore chiaramente individuato nei soli costi pagati per la costruzione dell’abitazione principale il limite entro cui agevolare l’attività stessa, e dovendosi il concetto di costruzione intendere in senso stretto e limitato ai soli interventi che sono realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi i lavori.
Al punto 7 della circolare in commento inoltre l'Agenzia chiarisce che il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà al 50% con l’altro coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%). In tal caso inoltre, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell’immobile, necessaria per la corretta detrazione degli interessi detraibili, il coniuge che ha contratto il mutuo può considerare l’intero prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile quale risulta dall’atto di acquisto.