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D. Min. Interno 22/02/2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

In vigore dall’1.4.2006

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Premessa

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l’ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe,

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Art. 1. - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.

2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell’allegato al presente decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di cui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici

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Art. 2. - Obiettivi

1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e tutela dei beni, i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:

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Art. 3. - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola t

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Art. 4. - Commercializzazione CE

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione europea o dalla Turchia, ovvero

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Art. 5. - Disposizioni complementari e finali

1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500 addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle disposizioni di cui all’allegato al presente decreto, gli interessati possono presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per l’ottenimento della de

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ALLEGATO - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI


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Titolo I - Generalità
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1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 R (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:

corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal quale sia possibil

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2. Classificazione.

1. In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

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Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze
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3. Ubicazione.

3.1. Generalità.

1. Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione o incendio.

2. Gli uffici possono essere ubicati:

a) in edifici isolati;

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4. Separazioni - Comunicazioni.

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:

a) possono comunicare direttamente con attività ad essi pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fu

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5. Caratteristiche costruttive.

5.1. Resistenza al fuoco.

1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI secondo quanto riportato:

piani interrati: R e REI/EI 90;

edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 90;

edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.

2. Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad esclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico di incendio.

3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all’uopo emanate nonché quanto stabilito dalla presente regola tecnica.

4. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998).

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6. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza.

6.1. Affollamento.

1. Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

a) aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/m2 e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%;

b) aree ove è previsto l’accesso del pubblico: 0,4 pers/m2;

c) spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte od impedite capacità motorie.


6.2. Capacità di deflusso.

1. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;

b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;

c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.


6.3. Sistema di vie di uscita.

1. Deve essere previsto un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo

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7. Aerazione.

1. L’edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato di aerazione secondo le vigenti norme di

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8. Attività accessorie.

8.1. Locali per riunioni e trattenimenti.

1. Fatta salva l’osservanza delle disposizioni relative ai locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti al pubblico con capienza superiore a 100 posti, ai locali destinati a riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l’attività adibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni.


8.1.1. Ubicazione.

1. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di –10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra –7,5 m e –10,0 m, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici.


8.1.2. Parti comunicanti.

1. Fatto salvo quanto previsto in altri punti della presente regola tecnica e nelle disposizioni di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico, sono ammesse le seguenti comunicazioni:

a) locali con capienza fino a 100 persone: comunicazione diretta con altri ambienti dell’attività;

b) locali con capienza superiore a 100 persone, non aperti al pubblico: elementi di separazione, ivi comprese le porte di comunicazione con altri ambienti dell’attività, di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.


8.1.3. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali.

1. Per quanto concerne i requisiti di reazione al fuoco dei materiali si applicano le prescrizioni previste per i locali di pubblico spettacolo.


8.1.4. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza.

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9. Servizi tecnologici.

9.1. Impianti di produzione di calore.

1. Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

2. È fatto divieto di utilizzare apparecchi portatili funzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei locali; sono altresì vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte di calore a fiamma libera.


9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

9.2.1. Generalità.

1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

non alterare le caratteristiche degli elementi di compartimentazione;

evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati a regola d’arte e conformemente a quanto di seguito riportato.


9.2.2. Impianti centralizzati.

1. Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di carat

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10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

1. Gli uffici devono essere protetti con mezzi portatili di estinzione incendi nonché con impianti di tipo conforme a quanto di seguito indicato.

2. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati e installati a regola d’arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.


10.1. Estintori.

1. Gli uffici devono essere dotati di estintori portatili conformi alla normati

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11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

11.1. Generalità.

1. Negli uffici deve essere prevista l’installazione in tutte le aree di:

segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;

impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d’incendio.


11.2. Caratteristi

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12. Sistema di allarme.

1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti

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13. Segnaletica di sicurezza.

1. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.

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14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, con particolare riferimento a:

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TITOLO III - UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE FINO A CINQUECENTO PRESENZE


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15. Uffici di tipo 1.

1. Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.

2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’in

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16. Uffici di tipo 2.

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

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17. Uffici di tipo 3.

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

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TITOLO IV - UFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI


1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

a) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori:

piani interrati: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;

edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;

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