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D. Min. Interno 15/09/2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
In vigore dal 02/02/2006
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Premessa

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi;

Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l’ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo

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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.

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Art. 2. - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all&rs

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Art. 3. - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di preve

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Art. 4. - Commercializzazione CE

1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l’incendio provenienti da uno degli Stati

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Art. 5. - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall’allegata regola tecnica.

2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, R recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 è sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell’as

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Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e

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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
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1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensiona

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2. Disposizioni generali

Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell’edificio, devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile.

Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le par

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3. Vano di corsa

In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento:

- in vano aperto;

- in vano protetto;

- in vano a prova di fumo.


3.1 vano aperto

Si considera v

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4. Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro

Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del macchinario, se esiste, gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché agli spazi del macchinario e alle aree di lavoro devono avvenire attraverso spazi scoperti o

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5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario

Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o degli spazi del macchinario devono essere fra loro separate e aperte direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso spazi scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiale non combustibile.

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6. Misure di protezione attiva

Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di sollevamento, quando le esigenze di compartimentazione dell’edificio lo richiedono, prima che la temperatura raggiunga un valore

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7. Vani di corsa per ascensore antincendio

Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti ulteriori misure:

- tutti i piani dell’edificio devono essere serviti dall’ascensore antincendio;

- l’uscita dall’ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto all’esterno dell’edificio, in corrispondenza del piano predeterminato di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle disposizioni tecniche di settore;

- le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio, devono essere distinti da quelli degli altri eventuali ascensori e devono appartenere a compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori;

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8. Vano di corsa per ascensore di soccorso

Quando in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore di soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente, per l’evacuazione di emergenza delle persone, devono essere adottare, oltre alle misure di cui al punto 7, anche le seguenti:

- il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo da servire con essi l’intera superficie orizzontale di ciascun piano dell’edificio;

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9. Norme di esercizio

L’uso degli ascensori in caso d’incendio è vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con l’iscrizione «Non usare l’a

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