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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 28/04/2005
D. Min. Interno 28/04/2005
D. Min. Interno 28/04/2005
(In vigore dal 19.7.2005)
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[Premessa]Il Ministro dell'interno Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamen |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi: a) climatizzazione di edifici e |
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Art. 2. - Disposizioni per gli impianti esistenti1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purché approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo |
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Art. 3. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, |
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Art. 4. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati al precedente art. 3, è approvata la regola tecnica di prev |
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Art. 5. - Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi1. Ai fini della salvaguardia della sicurezza antincendio, gli apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazio |
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Art. 6. - Commercializzazione CE1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderent |
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Art. 7. - Disposizioni finali1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno, |
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Allegato - REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI |
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TITOLO I - GENERALITÀ |
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1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, si definisce: a) apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore e relativo/i bruciatore/i; b) camino: condotto subverticale avente lo scopo di disperdere, a conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione, realizzato con materiali incombustibili, impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore e tali, in ogni caso, da garantire che la temperatura della superficie esterna non costituisca elemento di pericolo per gli ambienti e le strutture attraversate; c) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei fumi dall'apparecchio ed il camino, rispondente ai medesimi requisiti |
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1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi1. Gli apparecchi possono essere installati: all'aperto; |
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TITOLO II - INSTALLAZIONE ALL'APERTO |
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2.1 Disposizioni comuni1. Gli apparecchi installati all'aperto, in luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici, secondo quanto stabilito dal costruttore. |
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2.2 Disposizioni particolari2.2.1 Limitazioni per i generatori di aria calda installati all'aperto 1. Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superior |
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TITOLO III - INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI1. I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali incombustibili. Inoltre essi devono soddisfare i requ |
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TITOLO IV - INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO |
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4.1 Disposizioni comuni4.1.1 Ubicazione 1. Gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi locale del fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione, larga almeno 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta. |
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4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore1. I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici. 4.2.1 Caratteristiche costruttive 1. I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire compartimento antincendio. 2. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiori a REI 120. Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore a 116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R 60 e REI 60. Le strutture devono essere realizzate con materiali incombustili. 3. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.1.3 ed al successivo punto 4.2.3, l'altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure minime, in funzione della portata termica complessiva: non superiore a 116 kW: 2,00 m; superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m; superiore a 350 kW: 2,50 m. |
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4.3 Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione1. Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni. |
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4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie1. I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi. 4.4.1 Caratteristiche costruttive 1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiori a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 6 |
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4.5 Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori 1. I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al punto 4.2. È tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre: nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell'aria; l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio; l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore. |
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4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti1. È vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m², locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o esplosioni. |
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4.7. Locali di installazione di nastri radianti1. I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima di 4 metri tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell'apparecchio. 2. Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, è in ogni caso vietata l'installazione dei suddetti apparecchi: all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo; in locali soggetti a densità di affollamento maggiore di 0,4 persone/m²; in locali interrati; in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscal |
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TITOLO V - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ALL'INTERNO DI SERRE1. L'installazione di apparecchi all'interno di serre deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime da superfici combustibili: |
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TITOLO VI - DEPOSITO DI COMBUSTIBILE LIQUIDO |
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6.1 Ubicazione1. Il deposito, costituito da uno o più serbatoi, può essere ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale è installato |
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6.2 Capacità1. La capacità di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25 m³. |
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6.3 Modalità di installazione.1. I serbatoi devono essere saldamente ancorati al terreno. In base alle modalità di installazione dei serbatoi si distinguono le seguenti tipologie di deposito: A) deposito all'esterno con serbatoi interrati: i serbatoi devono essere installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio; B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno: i serbatoi devono essere installati in apposito locale realizzato in materiale incombustibile, posizionati ad una distanza reciproca nonché dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale da gar |
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6.4 Accesso e comunicazioni1. L'accesso al locale deposito può avvenire dall'esterno da: spazio scoperto; |
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6.5 Aperture di aerazione1. Il locale deposito deve essere dotato di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui a |
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6.6 Porte1. Le porte del locale deposito devono avere altezza minima di 2 m, larghezza minima di 0,8 m, essere apribili verso l'est |
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6.7 Caratteristiche dei serbatoi1. I requisiti tecnici per la costruzione, la posa in opera e l'esercizio dei serbatoi, sia fuori terra che interrati, devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti in materia. 2. I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la corrosione e devono essere muniti di: |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI |
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7.1 Dispositivi accessoriDevono essere adottate tubazioni, dispostitivi di preriscaldamento e di accensione del combustibile conformi all'utilizzo previsto e che |
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7.2 Impianto elettrico1. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. |
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7.3 Mezzi di estinzione degli incendi1. In prossimità di ciascun apparecchio e/o serbatoio fuori terra, deve essere installato, in posizione segnalata e |
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7.4 Segnaletica di sicurezza1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O. alla Gazze |
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