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D. P.C.M. 11/11/2004, n. 325

Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP S.p.a
(In vigore dal 9.2.2005)
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[Premessa]



Il Presidente del consiglio dei ministri


Visto l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, secondo cui il Ministero dell’economia e delle finanze «nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l’accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, recante conferimento alla CONSIP s.p.a. dell’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

Visto l’articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP s.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificati dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, e come ulteriormente modificati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto l’articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno, la CONSIP s.p.a., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi, assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza;

Visto l’articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP s.p.a.;

Visto l’articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali avevano l’obbligo, per l’acquisto di beni e per l’approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.;

Visto l’articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, erano individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3;

Visto l’articolo 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha abrogato, tra l’altro, il comma 3 (ad eccezione dell’ultimo periodo, a tenore del quale, al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157) e il comma 3-bis dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui il decreto di cui al comma 3-bis dell’articolo 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse;

Visto l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 settembre 2004;

Acquisito, altresì, l’avviso favorevole del Consiglio dei Ministri;


adotta il seguente regolamento


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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, R disciplina le procedure di gara non ancora concluse nel quadro dei principi generali di indirizzo per le gare bandite dalla CONSIP S.p.A. di seguito denominata CONSIP.


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Art. 2. - Principi generali

1. Le gare disciplinate dal presente decreto devono uniformarsi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2. Le procedure di gara bandite dalla CONSIP sono improntate ai seguenti principi:

a) rispetto del principio della parità di trattamento nell’ambito dell’aggiudicazione delle gare;

b) garanzia della massima trasparenza delle procedure;

c) garanzia della massima e più diffusa pubblicità delle iniziative, utilizzando oltre ai canali di comunicazione tradizionale anche quelli telematici, al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni e la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati;

d) massima pubblicità delle caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto delle convenzioni;

e) indicazione di un termine certo e congruo per la conclusione del procedimento;

f) esplicitazione chiara ed esauriente dei criteri di aggiudicazione;

g) inserimento, nei bandi per le procedure relative all’approvvigionamento di beni, dei soli servizi necessari per porre in essere utilmente la fornitura, privi di autonomia nel contesto del contratto;

h) previsione espressa nei bandi delle procedure della facoltà, per le amministrazioni che aderiscono a una convenzione relativa all’approvvigionamento di beni, di non acquisire anche i servizi accessori inseriti nella medesima convenzione che non risultino essenziali per la fornitura.

3. In particolare, la CONSIP provvede ad emanare direttive e criteri in ordine ai tempi e alle modalità di divulgazione delle informazioni ai soggetti interessati. La CONSIP provvede, altresì, all’individuazione predeterminata dei criteri generali di valutazione delle offerte applicabili per tipologia di gara, garantendo apposita e tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.

4. Riguardo ai rapporti con le amministrazioni pubbliche interessate, la CONSIP provvede a predisporre appositi formulari per acquisire informazioni precise e dettagliate riguardo all’aspetto qualitativo e quantitativo dei beni e servizi. I bandi di gara individuano le caratteristiche tecniche e di qualità dei beni e servizi oggetto della gara.


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Art. 3. - Composizione delle commissioni giudicatrici

1. I componenti delle commissioni giudicatrici, tutti in possesso di comprovata esperienza, capacità professionale e competenza nell’ambito delle varie tipologie di gare, sono nominati per un terzo tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza e tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un terzo tra i dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze e per un terzo tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.


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Art. 4. - Gare sospese

1. In relazione alle procedure per le quali non sono ancora state stipulate le relative convenzioni, la CONSIP compara, per ciascuna procedura, l’iter già seguito con il procedimento e le garanzie di trasparenza e massima partecipazione richieste dalla normativa in vigore, alla luce dei principi di cui all’articolo 2 del presente decreto, e verifica se e in che misura tali garanzie sono state rispettate.

2. All’esito di tale verifica, la CONSIP individua:

a) le gare che possono essere concluse con la stipula delle relative convenzioni, perché le garanzie di trasparenza e massima partecipazione sono state sufficientemente assicurate, anche con modalità equipollenti a quelle attualmente in vigore;

b) le gare che devono essere annullate in via di autotutela, perché non sono state rispettate le garanzie di trasparenza e massima partecipazione in sede di bando e di selezione delle offerte;

c) le gare in cui, non essendo ancora state aperte le buste contenenti le offerte, è possibile riaprire i termini del bando originario, per garantire la massima partecipazione, e, immutate le altre condizioni stabilite dal bando, dando facoltà ai concorrenti che hanno già presentato l’offerta di optare per la formulazione di una nuova offerta sostitutiva della precedente. È facoltà della CONSIP, in considerazione del tempo trascorso e di altre valutazioni del pubblico interesse, disporre la revoca della gara in luogo della riapertura dei termini.

3. In caso di rinnovo della gara, a seguito di annullamento o revoca ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2, per la commissione giudicatrice si osserva l’articolo 3, comma 1, del presente decreto.

4. Agli adempimenti di cui al presente articolo la CONSIP provvede entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine, le procedure di gara per le quali la CONSIP non abbia stipulato la relativa convenzione, né disposto l’annullamento o la revoca o la riapertura dei termini, si intendono private di ogni effetto.

5. Conservano efficacia le convenzioni già stipulate dalla CONSIP alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo il disposto dell’articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2004, n. 350.



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