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D.L. 14/11/2003, n. 314

Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.
Stralcio. In vigore dal 18/11/2003.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 24/12/2003, n. 368 (Legge di conversione). In vigore dal 10/01/2004, in corsivo.
- L. 23/08/2004, n. 239
- Sentenza C. Cost. 29/01/2005, n. 62
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)
- D.L. 30/12/2008, n. 208 (L. 27/02/2009, n. 13)
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 45
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Art. 1 - Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

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Art. 2 - Attuazione degli interventi

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Art. 3 - Allocazione dei rifiuti radioattivi

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Art. 4 - Misure compensative e informazione

1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.

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Art. 5. - Disposizioni di carattere finanziario

1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

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Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen

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