Il decreto stabilisce che a partire dal 1 settembre 2003 gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti rispettivamente di un "libretto di centrale" e di un "libretto di impianto".
Questa documentazione dovrà essere redatta in conformità rispettivamente agli allegati I e II al citato D.M. 31.3.2003, i quali sostituiscono gli allegati F e G al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
Per gli impianti già esistenti alla data del 1 settembre 2003 i libretti di centrale ed i libretti di impianto, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli precedentemente riportati negli allegati F e G del citato D.P.R. 412/1992, devono essere allegati ai libretti di impianto ed ai libretti di centrale redatti sulla base delle nuove disposizioni.
La compilazione iniziale ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta.