In relazione a quesiti formulati dalle SOA e dalle associazioni di categoria inerenti ai criteri cui devono attenersi le SOA per l'attività di qualificazione delle imprese, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 27 settembre 2001 ha stabilito quanto segue:
1. i lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l'esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell'ambito oggettivo definito dall'art. 2, comma 1, della Legge 109/94 R e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione;
2. i lavori eseguiti per l'istallazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc.., e , pertanto, ad impedire l'accesso alle opere di soggetti non autor