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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 24/07/1962, n. 1073
L. 24/07/1962, n. 1073
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[Premessa] |
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TITOLO I. - EDILIZIA SCOLASTICA |
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CAPO I. -- Incremento e proroga delle provvidenze straordinarie previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645 |
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Art. 1. - Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla L. 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge. |
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Art. 2. - Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento.Il Ministero dei LL.PP. è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'art. 1, contributi trentacinquennali a favore dei Comuni, delle Provincie e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre: |
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Art. 3- - Spese ammesse a contributo.Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse: a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi -e ogni altro sussidio |
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Art. 4. - Assegnazione dei mutui della Cassa DD. PP. e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato.Per la esecuzione di opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità. Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e |
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Art. 5. - Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi.Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge debbono pervenire al Ministero P.I., per il tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di n |
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Art. 6. - Approvazione dei progetti e concessione dei contributi.L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'art. 2 della p |
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Art. 7. - Giudizio sulla idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori.Il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli e |
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Art. 8. - Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa DD.PP. per la concessione del mutuo relativo.Il Ministro LL.PP. ovvero il provveditore alle OO.PP., secondo la rispettiva competenza, sono autoriz |
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Art. 9. - Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici.Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge so |
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Art. 10. - Parere degli organi del Ministero LL.PP. sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Provincie.I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Provincie, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio |
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Art. 11. - Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie.Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro |
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Art. 12. - Provvidenze speciali.I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647 o che abbiano superato nell'esercizio 1959 il terzo limite nell'applicazione della sovrimposta fondiaria avranno facoltà di chieder |
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Art. 13. - Controllo sostitutivo da parte dello Stato.Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del provveditore agli studi competente, non assumano tempestivamente l'inizi |
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CAPO II. - Provvidenze particolari |
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Art. 14. - Costruzione di edifici per scuole materne statali.É autorizzata la spesa di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 e di lire 800 milioni per l'eserciz |
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Art. 15. - Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne.É autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero LL.PP. per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei Comuni, degli Istituti pubblici di a |
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Art. 16. - Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali.É autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero P. I., da destinarsi ai contributi concessi, in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229 dal Ministero P. I. ai comuni che intendano adibire ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà. |
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Art. 17. - Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento.Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Minis |
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Art. 18. - Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne.Sulle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n.646, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni, con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati ne |
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Art. 19. - Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica.In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, d'intesa col Ministero P |
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CAPO III. - Provvidenze per l'università |
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Art. 20. - Costruzioni di edifici.Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero P. I., la somma di lire 10.000 milioni, fer |
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Art. 21. - Stipulazione dei mutui.Le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, è a carico degli Enti stess |
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Art. 22. - Domande di contributo statale.Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'art. 20 è determinato, con proprio decreto, dal Ministro P. I., sentito il Ministro LL. |
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Art. 23. - Criteri di ripartizione dei contributi.Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell'art. 20 è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Universi |
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Art. 24. - Approvazione dei progetti.L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'art. 20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi |
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Art. 25. - Edifici demaniali - Manutenzione.Le disposizioni di cui all'art. 46 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approv. con D. 31 |
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Art. 26. - Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli artt. 20 e seguenti i Conservatori di musica e |
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CAPO IV. - Provvidenze per gli istituti statali di educazione |
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Art. 27. - Immobili di proprietà dello Stato.Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo u |
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Art. 28. - Spese per ricostruzioni, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato.Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cu |
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Art. 29. - Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici.Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'art. 2 de |
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Art. 30. - Agevolazioni tributarie.Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato. |
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