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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.P.C.M. 19/02/1997, n. 3
Circ.P.C.M. 19/02/1997, n. 3
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[Premessa] |
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PremessaLa legge 662 Rdel 23 dicembre u.s., sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, co |
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1. Allargamento dell'ambito dei destinatari (comma 57).La prima, significativa, innovazione è quella dell'allargamento dei potenziali fruitori del part time |
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2. Presentazione ed accoglimento della domanda (comma 58)Altra disposizione coerente con l'obiettivo di estendere il ricorso al part time è quella che prevede un termine ridotto (60 giorni) dalla domanda da parte dell'interessat |
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3. Forma scritta.Le modalità di svolgimento della prestazione (part time orizzontale o verticale, modulazione specifica dell'orario in relazione a quello ordinario) dovranno essere concordate per iscritto nell'ambito dei criter |
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4. Differimento della trasformazione (comma 58, secondo periodo).L'amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a s |
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5. Numero delle posizioni a tempo parziale consentite.Uno dei punti della precedente disciplina su cui il legislatore ora non è intervenuto riguarda il limite massimo ammissibile di posizioni di lavoro a tempo parziale. Pertanto, i contingenti massimi, nella misura a suo tempo stabilita legislativamente (art. 22 L. 724/94) e poi ribadita dai CCNL di comparto, non sono stati modificati. Nella prima applicazione delle nuove disposizioni l'osservazione sistematica dell'entità delle trasformazioni potrà fornire utili informazioni per modificare eventualmente, mediante la contrattazione collettiva, i contingenti massimi di rapporti a tempo parziale. La mancanza di discrezionalità dell'amministrazione ai fini dell'accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto, determina che non possono più essere definiti contingenti inferiori ai tetti massimi |
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6. Limiti allo svolgimento di altre attività lavorative (commi 56, 60 e 61).Le innovazioni più consistenti si rinvengono proprio nel regime delle incompatibilità, che viene ora reso, qualora l'orario non superi il 50 per cento di quello pieno, ancor più flessibile rispetto alla disciplina precedente sul part time. In questo caso, infatti, è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa, subordinata (purché questa non intercorra con altra amministrazione) o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione. Secondo la precedente disciplina invece le altre prestazioni erano consentite solo se non interferivano con le esigenze di servizio e non erano incompatibili con le attività svolte. L'impegno a non svolgere attività che possano concretamente confliggere con quelle istituzionali della propria amministrazione dovrà essere formalizzato nel contratto individuale. Questa significativa attenuazione del dovere di esclusività, per il quale la regola è che la doppia attività è consentita mentre il diniego ha ora carattere chiaramente residuale, è però ammessa soltanto quando l'orario di lavoro non superi la metà di quello ordinario. In tutti gli altri casi, cioè nelle situazioni di part time ad orario maggiore del 50 per cento (anche se già esistenti prima dell'entrata in |
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7. Trasformazione a tempo pieno.Le legge 662 Rnon |
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8. Servizi ispettiviOccorre segnalare, infine, la necessità che le innovazioni ora introdotte, sia sotto il profilo dei limiti di orario che condizionano lo svolgimento di attivit&agrav |
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9. Enti locali esclusi.Il comma 65 prevede una particolare deroga per i piccoli comuni con meno di cinque dipendenti, purché non si tratti di enti strutturalmente deficitari. Dal tenore letterale della disposizione sembra |
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