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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 18/05/1995
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[Premessa]É approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per i depositi di soluzioni idroalcoliche allegata al presen |
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ALLEGATO - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche |
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1. Generalità |
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1.1. Scopo - ObiettiviLa presente regola tecnica stabilisce, ai fini della prevenzione incendi, i criteri di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio |
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1.2. LivelliI livelli di sicurezza previsti per prevenire l'insorgere di un incendio, per garantire la sicurezza delle persone e per la salvaguardia delle attività di terzi esterni sono equivalenti, qualunque sia la dimensione del deposito. |
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1.3. Campo di applicazioneLe presenti norme si applicano ai depositi di soluzioni acquose di alcole etilico con concentrazione superiore al 60%, con esclusione degli alcoli usati per miscele carburanti, che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 31 luglio 1934. |
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1.4. Termini, definizioni e tolleranze dimensionaliPer i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30 novembre 1983. Inoltre, ai fini delle presenti disposizioni, si intende per: - capacità del deposito (capacità di riferimento): la somma dei volumi geometrici dei singoli serbatoi presenti nel deposito; - concentrazione delle soluzioni: il titolo alcolometrico volumico della soluzione (numero di parte in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato alla stessa temperatura; - deposito: area destinata all'immagazzinamento e/o all'invecchiamento di soluzioni idroalcoliche, al |
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2. Commercializzazione CEEI prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme |
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3. Depositi ed unità di deposito al chiuso o all'aperto di capacità non superiore a 5 m³3.1. Per i depositi con capacità non superiore a 5 m³ non sono richieste specifiche dista |
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4. Unità di deposito al chiuso di capacità superiore a 5 m³ |
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4.1. Generalità4.1.1. Configurazione Le unità di deposito al chiuso di capacità superiore a 5 m³ sono suddivise in due classi: - unità di deposito di capacità non superiore a 1.000 m³; - unità di d |
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4.2. Unità di deposito di capacità non superiore a 1.000 m³4.2.1. Distanza di sicurezza interna Le distanze di sicurezza interna devono essere pari a 5 m. Non sono richieste distanze tra i singoli serbatoi della stessa unità se non quelle necessarie a garantire le operazioni di ordinaria manutenzione e controllo. Le distanze di sicurezza interna possono essere inferiori a 5 m qualora sia interposto un muro avente resistenza al fuoco almeno REI 180, costruito in modo tale da garantire almeno 5 m misurati orizzontalmente e verticalmente con il metodo del filo teso (Tavola 4). Tale muro può coincidere con quello delimitante l'unità di deposito. I depositi possono comunicare con le zone di l |
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4.3. Unità di deposito di capacità superiore a 1.000 m³ e fino a 10.000 m³4.3.1. Distanza di sicurezza interna La distanza di sicurezza interna deve essere almeno pari a 7 m. Non sono richieste distanze tra i singoli serbatoi della stessa unità se non quelle necessarie a garantire le operazioni di ordinaria manutenzione e controllo. Le distanze di sicurezza interna possono essere inferiori a 7 m qualora sia interposto un muro avente resistenza al fuoco REI 180, costruito in modo tale da garantire i 7 m, con il metodo del filo teso orizzontalmente e verticalmente (Tavola 4). Tale muro può coincidere con quello delimitante l'unità di deposito. I depositi possono comunicare c |
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4.4. Sistemi di vie di uscitaOgni unità di deposito deve essere dotata di almeno due uscite, ragionevolmente contrapposte e raggiungibili con percorsi non superiori a 45 m. Una delle due uscite deve comunicare direttamente con spazio scoperto, può coincidere con l'accesso e deve essere larga non meno di due moduli. La seconda uscita può comunicare con un compartimento adiacente ed avere lar |
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5. Unità di deposito all'aperto di capacità superiore a 5 m³. |
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5.1. Generalità5.1.1. Bacini di contenimento Le singole unità |
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5.2. Distanza di sicurezza tra serbatoi posti nello stesso bacino di contenimento e tra bacini di contenimento costituenti una stessa unitàLa distanza tra i serbatoi posti nello stesso bacino di contenimento e tra i bacini di contenimento facenti parte di una stessa unità di deposito deve essere quella indicata nella seguente tabella: Tabella
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5.3. Unità di deposito di capacità non superiore a 3.000 m³5.3.1. Distanza di sicurezza interna Fermo restando quanto precisato al punto 5.2, la distanza di sicurezza interna deve essere almeno pari a 5 m. Tale distanza, deve essere anche osservata rispetto al perimetro di edifici od attività interne al deposito e misurata dal filo esterno del rispettivo bacino di contenimento. La distanza di sicurezza interna può essere inferiore qualora sia interposto un muro avente le seguenti caratteristiche (Tavole 7a e 7b): - resistenza al fuoco almeno REI 180; |
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5.4. Unità di deposito di capacità superiore a 3.000 m³5.4.1. Distanza di sicurezza interna Fermo restando quanto precisato al punto 5.2, la distanza di sicurezza interna deve essere non inferiore a 7 m. Tale distanza, deve essere anche osservata rispetto al perimetro di edifici od attività interne al deposito, misurata dal filo esterno del rispettivo bacino di contenimento e può essere inferiore qualora sia interposto un muro avente le seguenti caratteristiche (Tavole 7a e 7b): - resistenza al fuoco almeno REI 180; - altezza non inferiore a quella del serbatoio più alto, distante meno di 7 m dal muro medesimo; - dimensioni tali da garantire la distanza di 7 m, misurata orizzontalmente e verticalmente con il sistema del f |
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5.5. Unità di deposito all'aperto esistenti5.5.1. Unità di deposito di capacità non superiore a 3.000 m Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5.1, 5.2 (limitatamente alle distanze tra serbatoi), 5.3, 6, 7 e 8. |
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6. Distanze da linee elettriche aereeTra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche aeree devono e |
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7. Impianti elettriciLe installazioni elettriche, ove esistenti, devono essere realizzate a regola d'arte in conformit&agr |
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8. Organizzazione e gestione della sicurezza |
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8.1. Documenti tecniciPresso i depositi di capacità superiore a 3.000 m³ devono essere disponibili ed esposti i seguenti documenti: a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti; b) uno schema di flusso d |
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8.2. Addestramento del personaleIl personale addetto ai depositi deve essere edotto su: |
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8.3. Prescrizioni di esercizioAll'interno delle unità di deposito non devono circolare o sostare automezzi, salvo quelli di volta in volta autorizzati ad accedere alle postazioni di carico e scarico. I soli carrelli elevatori, locomotori o mezzi similari appositamente attrezzati si intendono permanentemente autorizzati a circolare nelle zone interne al deposito. All'interno delle unità di deposito non devono accedere persone non autorizzate ed é vietato fumare, usare fiamme libere, introdurre materiali o apparecchi che possono causare scintille. |
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8.4. Registro dei controlliDeve essere predisposto un registro dove siano annotati i controlli e gli interventi relativi agli im |
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8.5. Segnaletica di sicurezzaPresso il deposito deve essere installata la segnaletica di sicurezza, ai fini antincendio, conforme |
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9. Termini di adeguamento dei depositi esistentiFerma restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nella Direttiva 89/654/CEE del 30 novembre 1989, recepita con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e tenuto conto delle misure già attuate in forza della preesistente normativa antincendi, i depositi esistenti devono adeguarsi alle specifiche prescrizioni del presente decreto entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento, a firma del responsabile dell'attività. TABELLA 1 - MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI PER UNITÀ DI DEPOSITO ALL'APERTO DI CAPACITÀ SUPERIORE A 5 M³
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