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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Industria, Comm. e Lav. 10/11/1993, n. 229.F
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[Premessa]Il CIPE, con le delibere del 21 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990), 25 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993), 7 aprile 1993 R (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1993) e del 3 agosto 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993) in attesa della definizione del programma di metanizzazione della regione Sardegna, ha approvato la realizzazione del primo stralcio delle reti di distribuzione cittadina di gas nei capoluoghi p |
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AllegatoNormativa per la presentazione da parte dei comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano o loro con |
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PremessaL'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784R (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 28 novembre 1980), e successive integrazioni e modificazioni, ha approvato il programma per la metanizzazione dei comuni ricadenti nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno. Con l'art. 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,R é stato autorizzato l'avvio di un primo programma stralcio mediante realizzazione di reti di distribuzione da gestire con gas diversi dal metano previa deliberazione del programma di metanizzazione della Sardegna, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano. Il CIPE, con delibere del 21 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990), 25 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993), 7 aprile 1993 R (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1993) e del 3 agosto 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993) in attesa della definizione del programma di metanizzazione della regione Sardegna, ha approvato la realizzazione del primo stralcio delle reti di distribuzione cittadina di gas nei capoluoghi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano da e |
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A) Adempimenti1) Delibera di approvazione del progetto. Nella delibera di giunta (legge n. 142/1990) di approvazione del progetto dovranno essere posti in particolare evidenza i seguenti punti: a) scelta della forma di gestione della rete di distribuzione della miscela aria e G.P.L. (mediante "gestione diretta" / mediante "gestione in concessione").Nel caso di concessione a terzi del servizio di distribuzione (ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578), la convenzione stipulata con lo stesso (da allegare alla documentazione progettuale) dovrà tener conto (legge n. 784/1980, art. 11,R undicesimo comma) dei benefici assicurati al comune dalla stessa legge e dalla delibera CIPE del 27 febbraio 1981, nonché contenere le modalità per il trasferimento al concessionario dei contributi previsti, per la realizzazione dell'opera, contestualmente al loro incasso; b) nel caso già esista una convenzione per la concessione a terzi del servizio (da allegare alla documentazione progettuale), impegno ad adeguare la stessa per tenere conto dei benefici assicurati al comune dalle disposizioni citate e per inserire la previsione di trasferimento dei contributi di cui al punto precedente; c) impegno di fornitura del G.P.L. da parte della società fornitrice, adeguato al fabbisogno |
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B) Contenuti del progetto1) Criteri per il dimensionamento dei progetti di primo impianto, da ammettere alle agevolazioni di cui alla legge n. 784/1980.R I progetti per le nuove reti dovranno prevedere una corretta impostazione degli interventi, in riferimento alle buone norme tecniche ed all'obiettivo del programma che prevede la costruzione di reti di distribuzione gas da esercire in via transitoria con miscela aria e G.P.L. con P.C.S. tale da renderla intercambiabile successivamente con il gas naturale. Gli elaborati progettuali dovranno essere rapportati sia alla consistenza esistente del potenziale di consumo urbano sia alla corretta impostazione di futuri estendimenti, in connessione allo sviluppo dei centri interessati. Le progettazioni dovranno essere redatte con riferimento ad una struttura abitativa aggregata, al fine di consentire le soluzioni tecniche economicamente più convenienti ma che consentano la successiva alimentazione a gas naturale e se del caso, una successiva estensione al restante territorio comunale. Di quest'ultima considerazione si dovrà tener conto nel dimensionamento delle tubazioni e delle altre strutture tecniche previste per un eventuale futuro ampliamento della rete, da ipotizzarsi nei vincoli e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici comunali. I progetti per investimenti superiori a 30 miliardi di lire dovranno essere suddivisi in più stralci, autonomamente e pienamente funzionali. In relazione a tale quadro di riferimento si dovrà considerare la necessità di ottimizzare il rapporto metri-famiglie effettivamente servibili dalla rete al fine di conseguire un corretto equilibrio economico dell'iniziativa, evidenziandone i criteri nella relazione progettuale. 2) Limite dell'impianto e suoi componenti. Sono comprese nell'impianto tutte le opere necessarie per l'effettiva distribuzione ai singoli utenti, a partire dal punto di travaso del G.P.L. posto all'interno della relativa centrale. Costituiscono parti rilevanti dell'impianto di distribuzione: a) la centrale di travaso, stoccaggio, vaporizzazione, regolazione della pressione, miscelazione nonché le attrezzature accessorie di controllo, di misura, di protezione, di odorizzazione, ecc. compresi i collegamenti di servizio. Costituiscono inoltre elementi dall'impianto di distribuzione: b) le condotte stradali con funzione essenziale di trasporto del gas in prossimità del centro urbano da servire; c) i gruppi di regolazione per l'alimentazione della rete di distribuzione vera e propria; d) le tubazioni della rete di distribuzione nell'abitato; e) |
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C) Elaborati progettualiSono di esclusiva responsabilità dei progettisti la scelta del tipo di distribuzione e dei materiali da impiegare nonché la previsione di tutte le opere connesse alla realizzazione degli impianti per renderli idonei al loro impiego nel rispetto delle normative del settore. I progetti dovranno rispondere a criteri di economicità; le opere murarie (demolizioni, scavi e ripristini) dovranno essere previste in quantità contenute rispondenti alla realtà delle soluzioni e dei mezzi tecnici impiegati ed evitando, in particolare, l'ampliamento dei ripristini stradali (che dovranno, in ogni caso, rispettare le tipologie preesistenti). Il progetto, a firma di un ingegnere iscritto all'apposito Albo di categoria, dovrà essere trasmesso in unico esemplare corredato da due copie del computo metrico estimativo. Esso dovrà essere costituito da seguenti elaborati: |
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D) Tempi di attuazione - Approvazioni1) Tempi di attuazione. Nella documentazione progettuale dovrà essere indicato il periodo temporale destinato all'esecuzione dei lavori che terrà conto, in presenza di gare di appalto, anche dei tempi necessari all'espletamento di tali formalità ed all'affidamento dei lavori. Detto periodo temporale dovrà essere proporzionato all'entità delle opere da realizzare e, comunque, non superiore a tre anni. |
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E) Spese ammissibiliSono ammesse alle agevolazioni di legge le seguenti voci di spesa (espresse in milioni di lire, con un decimale): 1) tecniche: per progettazione, direzione lavori e collaudo, da calcolarsi sull'importo lavori di cui al successivo punto 3): progettazione e direzione lavori; per la determinazione dell'onorario del professionista incaricato si applica la tabella A, classe 8, della tariffa di cui alla legge 2 |
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Quadro riepilogativo del progettoI. Dati tecnici:
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F) Determinazione del finanziamento di copertura della spesaAlla copertura della spesa complessiva prevista si farà fronte con: 1) contributo in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa preventivata; |
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G) Realizzazione dell'intervento1) Presentazione della documentazione progettuale. Entro il 30 giugno 1994 dovranno essere presentate le domande di ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 784/1980R e dalla delibera CIPE del 25 marzo 1992 sulla base di quanto specificato al precedente paragrafo A). |
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H) Affidamento dei lavori - Stato di avanzamento1) Affidamento dei lavori: a) nel caso di "gestione diretta" da parte dei comuni per l'affidamento dei lavori dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di opere pubbliche. L'amministrazione appaltante dovrà attivare le procedure per l'affidamento dei lavori con la massima sollecitudine evitando ritardi che, tra l'altro, non potranno essere invocati a giustificazione di eventuali richieste di proroga. b) In presenza di convenzione per la "gestione in concessione", alla realizzazione delle opere ( |
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I) Proroghe - Varianti1) Proroghe. Ai sensi della già citata delibera CIPE del 27 aprile 1984, il Ministro del tesoro potrà concedere, su motivata richiesta dei comuni o loro concessionari (sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), proroghe del termine di presentazione del primo stato di avanzamento nonché del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori e l'inizio dell'esercizio, fermi restando le voci di spesa approvate. |
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L) Collaudo e documentazione finale delle spese1) Collaudo - Il comune provvederà alla nomina del professionista incaricato del collaudo delle opere, che dovrà essere espletato entro sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori (ai sensi dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), secondo le seguenti indicazioni: nel caso di "gestione diretta" degli impianti ed affidamento dei lavori operato dal comune, si dovranno seguire le norme e procedure in vigore per le opere pubbliche; nel caso di "gestione in concessione", mancando lo specifico contratto d'appalto, unico responsabile dell'esecuzione delle opere é lo stesso concessionario il quale dovrà pro-produrre al collaudatore, nominato dal comune, la documentazione atta a verificare: |
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Allegato 1schema di domanda da parte del comune nel caso di "gestione in concessione" Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione III - Via XX Settembre, 97 - Roma Alla Cassa depositi e prestiti - Divisione XIII - Via Goito, 4 - Roma |
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Allegato 2schema di trasmissione da parte del concessionario Al Ministero dell'industria, del commercio |
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Allegato 3schema di domanda da parte del comune in caso di "gestione diretta" delle opere Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione III - Via XX Settembre, 97 - Roma Alla Cassa depositi e prestiti - Divisione XIII - V |
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Allegato 4bozza di delibera di approvazione progetto (in "gestione diretta") da parte del comune La giunta municipale Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784R (modificato dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445), che prevede la concessione ai comuni e loro consorzi di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas nel Mezzogiorno; Vista la delibera CIPE 27 febbraio 1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali da parte dei comuni e loro concessionari, all'uopo delegati; Vista la delibera CIPE del 25 marzo 1992, con la quale é stato approvato il "programma di metanizzazione nella regione Sardegna"; Visto l'art. 11-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che disciplina l'erogazione dei contributi in conto capitale, statali, e la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori; Vista la precedente delibera del consiglio comunale n. .......... del ............... con la q |
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Allegato 5Bozza di delibera per approvazione progetto (In "concessione") da parte del comune La giunta municipale Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 R(modificato dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445), che prevede la concessione ai comuni e loro consorzi di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas nel Mezzogiorno; Vista la delibera CIPE 27 febbraio 1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali da parte dei comuni e loro concessionari, all'uopo delegati; Vista la delibera CIPE del 25 marzo 1992, con la quale é stato approvato il "programma di metanizzazione nella regione Sardegna"; Visto l'art. 11-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che disciplina l'erogazione dei contributi in conto capitale, statali, e la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori; Visto l'art. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, che consente ai comuni di chiedere un contributo in conto capitale in luogo dei contributi in conto interessi previsti dalla legge n. 784/1980, art. 11,R terzo comma, n. 2; |
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Allegato 6Bozza di collaudo per approvazione collaudo (in "gestione diretta") da parte del comune La giunta municipale Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784R (modificato dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445), che prevede la concessione ai comuni di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas nel Mezzogiorno; Vista la delibera CIPE 27 febbraio 1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali e comunitari da parte dei comuni e loro concessionari, all'uopo delegati; Vista la delibera CIPE del 25 marzo 1992, con la quale é stato approvato il "programma di metanizzazione nella regione Sardegna"; Vista la precedente delibera del consiglio comunale n. .......... del ............... con la quale é stato istituito il pubblico servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, da gestire direttamente; Vista la precedente delibera della giunta municipale n. ........ del ..............., con la quale é stato approvato il progetto predisposto dall'ing. ............ |
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Allegato 7BOZZA DI DELIBERA PER APPROVAZIONE COLLAUDO (IN "CONCESSIONE") DA PARTE DEL COMUNE La giunta municipale Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784R (modificato dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445), che prevede la concessione ai comuni di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti urbane di distribuzione del gas nel Mezzogiorno; Vista la delibera CIPE 27 febbraio 1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali e comunitari da parte dei comuni e loro concessionari, all'uopo delegati; Vista la delibera CIPE del 25 marzo 1992,con la quale é stato approvato il "programma di metanizzazione nella regione Sardegna"; Visto l'art. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 445, che consente ai comuni di chiedere un contributo in conto capitale in luogo dei contributi in conto interessi previsti dalla legge n. 784/1980, art. 11, R terzo comma, n. 2; Vista la precedente delibera del consiglio comunale n. .......... del ............... con la quale é stato i |
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Allegato 8Scheda tecnica Data .................... Comune di .................................. Gestione: diretta Concessionario: Stato avanzamento lavori N. ..................................
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