D.L. 02/10/1993, n. 396 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 02/10/1993, n. 396

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.
In vigore dal 06/10/1993.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 04/12/1993, n. 492 (legge di conversione).
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[Premessa]

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

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Art. 1.

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990 N1, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135R In ogn

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Art. 2.

1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135

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Art. 3.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.

2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di

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Art. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67R, é inserito il seguente:

"5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412R , sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con poli

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Art. 5.

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135 ,R per i quali r

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Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia

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