D. Leg.vo 03/04/1993, n. 96 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 03/04/1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art.3 della legge 19/12/1992, n.488.
Con le modifiche apportate dalle LL. 493/93, 104/95,166/2000, 284/02, 47/2004, del 27/12/2004 n. 306, L. del 23/02/2006 n.51 e dal D. Leg.vo 284/99.
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[Premessa]


Il Presidente della Repubblica

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Art. 1. - Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale

1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,

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Art. 2. - Intervento ordinario nelle aree depresse

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64,

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Art. 3. - Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurand

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Art. 4. - Osservatorio delle politiche regionali

1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica é costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso é composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico,

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Art. 5. - Agevolazioni alle attività produttive

1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa, o di intese di programma, é attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttiva deliberata dal CIPE, con proprio decreto,

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Art. 6. - Agevolazioni alle attività di ricerca

1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

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Art. 7. - Infrastrutture

1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488,

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Art. 8. - Interventi in corso di esecuzione

"1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, R una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal Cipe, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica il quale, provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla

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Art. 9. - Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali

1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488,R sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE.

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Art. 9-bis Definizione delle controversie.

N31. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157 ,N2 sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti é attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito;

N4"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre "31 dicembre 2006"

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Art. 10. - Gestione delle acque

1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64,R e opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, no

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Art. 11. - Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione

1. Le partecipazioni finanziarie che l'Agenzia detiene nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, nell'Istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia, nel Credito industriale sardo sono conferite al Ministero del tesoro, il quale adotter&ag

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Art. 12. - Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile

1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari

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Art. 13. - Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno

1. L'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784,

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Art. 14. - Personale degli organismi soppressi

1. Il personale della soppressa Agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data.

2. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comm

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Art. 15. - Personale del soppresso Dipartimento e degli enti di promozione

1. Il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il soppresso Dipartimento e non utilizzato dal commissario liquidatore per gli scopi previsti dall'art. 19, viene assegnato ai dipartimenti ed agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si procede analogamente, dopo la data di cessazione del commissario liquidatore

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Art. 16. - Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione

1. Avvalendosi anche del personale di cui all'art. 14, le amministrazioni statali sono tenute a svolg

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Art. 17. - Mutui

1. Sono attribuite al Ministero del tesoro le competenze e le funzioni della soppressa Agenzia per la

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Art. 18. - Norme organizzatorie per la prima attuazione

1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzatorio e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito de

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Art. 19. - Norme transitorie e finali

1. A decorrere dal 15 aprile 1993 é nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore, che per quanto non previsto dal presente decreto opera con i poteri di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni,

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Art. 20. - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U.

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