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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 01/02/1986
D. Min. Interno 01/02/1986
D. Min. Interno 01/02/1986
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[Premessa]Sono approvate l |
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0. DefinizioniAi fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: Altezza dei piani: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volte l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima, all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta. Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata alle lavo |
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1. Generalità1.0. Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme. 1.1. Classificazione 1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere di tipo: a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed even |
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2. Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove: le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60; le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili; |
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3. Autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra. 3.1. Isolamento Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. É consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico. Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. 3.2. Altezza dei piani L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di 1,8 m. 3.3 Superficie specifica di parcamento La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a: 20 m² per autorimesse non sorvegliate; 10 m² per autorimesse sorvegliate e autosilo. Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 m³ è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli. 3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: 3.4.1. Strutture dei locali. I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90. Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180. Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180. Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le attrezzature orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili. 3.5. Comunicazioni 3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. 3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura. Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79, e 80. 3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80, e 83. 3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali. 3.6. Sezionamenti 3.6.1. Compartimentazione. Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente tabella: |
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4. Impianti tecnologici4.1. Impianti di riscaldamento |
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5. Impianti elettrici5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conform |
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6. Mezzi ed impianti di protezione ed estinzione degli incendi6.1. Impianti idrici antincendio 6.1.0 Caratteristiche. Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione. In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione. Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate. Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gab |
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7. Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati.7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture dei fabbricati perimetrali. |
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8. Servizi annessi8.1. Generalità È consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a: a) officine di riparazione annesse; b) stazione di lavaggio e lubrificazione; c) uffici, guardianie, alloggio custode. |
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9. AutosaloniPer gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme |
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10. Norme di esercizio10.1. Nell'autorimessa è vietato: a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0; b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1; c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0; |
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11. Norme transitoriePer le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale |
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12. DerogheQualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servi |
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