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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Interno 20/09/1956, n. 74
Circ. Min. Interno 20/09/1956, n. 74
Le parti I e IV della presente Circolare sono da considerarsi abrogate dal D.M. 13/10/1994, per la parte riguardante i depositi con serbatoio fisso.
La parte V della Circolare è da considerarsi superata dal D.P.R. 12/01/1971, n. 208.
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PREMESSAIl Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 relativo al decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e commercio stabilisce all'art. 8 che nelle domande di concessione per gli impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti con serbatoio avente capacità massima di 50 mc e per i depositi di gas di petrolio liquefatti in recipienti portatili ( |
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PARTE PRIMA - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti |
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Titolo I - Norme Generali |
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Art. 1.Le presenti norme riguardano gli stabilimenti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti muni |
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Art. 2.Gli stabilimenti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti eseguono il travaso fra serbatoi mobili e fissi e il riempimento di recipienti portatili. Tali stabilimenti, in relazione alla loro importanza, possono essere costituiti da: |
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Titolo II - ubicazione - distanze di sicurezza |
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Art. 3.Gli impianti di riempimento e travaso di g.p.l. dovranno essere ubicati, di massima, in zone isolate |
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Art. 4.Tra gli elementi pericolosi (punto di travaso, serbatoi fuori terra, locale pompe, locale imbottiglia |
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Art. 5.Tra la recinzione dell'impianto e gli elementi pericolosi di questo (punti di travaso, serbatoio fuor |
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Art. 6.Tutte le "distanze di sicurezza interna", fra i vari elementi pericolosi (punto di travaso, locale po |
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Art. 7.Le distanze di cui all'art. 6 potranno essere ridotte della metà qualora tra gli elementi peri |
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Art. 8.Le distanze di sicurezza esterna ed interna e le distanze di protezione si misurano tra i punti pi&ug |
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Art. 9.Le distanze di sicurezza esterna, di cui all'art. 4, dovranno osservarsi anche nei confronti delle li |
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Art. 10.Le distanze di sicurezza esterna, indicate all'art. 4, dovranno essere aumentate della metà qu |
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Titolo III - Caratteristiche costruttive |
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Art. 11. - Recinzione.La recinzione dovrà essere estesa all'intero perimetro dell'area su cui sorge l'impianto di riempimento e trava |
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Art. 12. Fabbricati.a) I fabbricati per il locale pompaggio, per il locale di riempimento delle bottiglie e per il deposito dovranno essere costituiti esclusivamente da locali ad un solo piano a livello terra o rialzato. Il pavimento dovrà risultare comunque rialzato rispetto alla quota più bassa del perimetro esterno del fabbricato. Essi non dovranno avere locali sottostanti anche se destinati ad altr |
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Art. 13.Se l'impianto di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti manca del fabbricato adibito a deposito di bombole piene, una parte del fabbricato destinato al riemp |
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Art. 14. - Selle.Il serbatoio fuori terra per accumulo del gas di petrolio liquefatto dovrà essere montato su s |
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Titolo IV - Attrezzature e dispositivi |
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Art. 15. - Serbatoi.I serbatoi di accumulo di gas di petrolio liquefatti dovranno essere muniti di un indicatore di livello di tipo e caratteristiche adeguate, sul quale dovrà essere segnata anche la linea del massimo livello di caricamento alle normali temperature. Dovranno essere forniti di una o più valvole di sicurezza opportunamente tarate la cui sezione di effluss |
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Art. 16. - Locale di imbottigliamento.Il locale di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti in recipienti portatili dovrà esse |
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Art. 17. - Punto di travaso.Le tubazioni flessibili non metalliche corredate di attacchi metallici, usate per il travaso di gas d |
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Art. 18. - Locale pompe.I motori per il funzionamento delle pompe e dei compressori impiegati per il movimento dei gas di pet |
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Art. 19.I sistemi di tubazioni impiegate per il movimento dei gas di petrolio liquefatti dovranno essere corr |
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Titolo V - Impianti elettrici e parafulmini |
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Art. 20.Gli impianti elettrici per illuminazione e forza motrice dovranno soddisfare alle Norme C.E.I. Tutti |
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Art. 21.Per la distribuzione dell'energia elettrica agli apparecchi di utilizzazione e le linee dovranno esse |
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Art. 22.Gli elettrodotti ad alta tensione dovranno passare ad una distanza non inferiore a 20 metri dalla ver |
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Titolo VI - Impianto estinzione incendi |
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Art. 23.Gli impianti di riempimento e travaso di g.p.l., oltre alle attrezzature antincendio ad acqua polveri |
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Art. 24.In ogni impianto di riempimento di g.p.l. dovrà prevedersi la installazione di almeno due bocc |
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Titolo VII - Norme di esercizio |
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Art. 25.Alla direzione degli impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti dovranno essere preposte person |
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Art. 26.Le operazioni di travaso e di riempimento di g.p.l. dovranno essere effettuate esclusivamente dal per |
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Art. 27.Gli autocarri-serbatoio e le cisterne ferroviarie, prima di effettuare l'attacco del tubo di collegam |
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Art. 27 bis |
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Art. 28. - Disposizioni complementari.Qualora per particolari caratteristiche costruttive o di ubicazione e per speciali motivi non fosse p |
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PARTE SECONDA - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti |
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Titolo I |
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Art. 29. - Depositi - Classificazione.Le presenti norme riguardano i "Depositi" di gas di petrolio liquefatti contenuti in recipienti porta |
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Art. 30. - Depositi.Ai fini dell'applicazione delle presenti norme i depositi di cui appresso vengono classificati, in re |
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Titolo II - Ubicazione - distanze di sicurezza |
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Art. 31.I depositi di I categoria non dovranno essere ubicati all'interno di centri abitati. |
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Art. 32.I depositi di I e II categoria dovranno essere costituiti in locali ad un sol piano fuori terra, non sovrastanti né sottostant |
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Art. 33.Le aree su cui sorgono i depositi della I categoria dovranno essere recintate come prescritto al succ |
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Art. 34.Nei depositi di I categoria tra il fabbricato destinato all'immagazzinamento delle bottiglie piene e |
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Art. 35.Le distanze di sicurezza interna ed esterna di cui al precedente articolo sono quelle indicate nella seguente tabella, in relazione alla categoria del deposito: TABELLA 1 |
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Art. 36.Le distanze di sicurezza interna ed esterna si misureranno tra i punti più vicini dei fabbricati o manufatti tra i quali tali distanze dovranno osservarsi. |
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Titolo III - Caratteristiche costruttive |
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Art. 37. - Depositi della I categoria.Dovranno essere costruiti seguendo le norme appresso specificate: a) Recinzione. Dovrà essere estesa all'intero perimetro dell'area su cui sorge il deposito. Dovrà essere costituita da muro continuo avente altezza minima di m 2,50 lungo i lati prospicienti vie pubbliche e a confine con aree su cui sorgono edifici di abitazione o destinati ad attività industriali; per i rimanenti lati la recinzione potrà essere costituita da rete metallica dell'altezza minima di m 2,00 sorretta da paletti infissi solidamente nel terreno. b) Magazzino per bombole piene. Dovrà essere costituito da un fabbricato ad un sol piano fuori terra. Il magazzino per recipienti pieni, oltre che essere costituito da un unico locale, potrà anche essere suddiviso in più scomparti (box). In tal caso, secondo il numero di box, le distanze di sicurezza esterna ed interna di cui all'art. 35 potranno essere modificate secondo quanto è indicato nella seguente tabella: TABELLA 2 |
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Art. 38. - Depositi della II e III categoria.Per tali depositi, i locali adibiti a immagazzinamento di recipienti vuoti e quelli utilizzati per i servizi accessori potranno essere compresi nello stesso fabbricato in cui si trova il locale per immagazzinamento dei recipienti |
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Art. 39. - Impianti elettrici.Per i depositi di prima, seconda e terza categoria gli impianti elettrici di illuminazione o forza motrice dovranno avere le segue |
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Titolo IV - Mezzi di estinzione e norme di esercizio |
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Art. 40.Per i depositi di prima categoria dovrà prevedersi l'installazione di un idrante da 45 mm tipo UNI, munito di raccordo, con tubo di canapa avente lu |
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Art. 41.Nell'interno dei depositi è vietato fumare ed eseguire qualunque operazione che comporti la pr |
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Art. 42. - Disposizioni complementari.Qualora per particolari caratteristiche costruttive o di ubicazione per depositi nuovi o già e |
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PARTE TERZA - Norme di sicurezza per le rivendite di gas di petrolio liquefatti |
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Art. 43. - Rivendite.Vengono classificate per "Rivendite" quei locali destinati alla minuta distribuzione di bottiglie di |
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Art. 44.Il locale nel quale saranno tenute le bombole dovrà essere ubicato a piano terra e non dovr&ag |
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Art. 45.Il locale dovrà essere sufficientemente aerato a mezzo di adeguate aperture in basso ed in alt |
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Art. 46.Il solaio di copertura dovrà preferibilmente essere costituito da materiali incombustibili e r |
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Art. 47.Il pavimento del locale dovrà essere costituito da materiali non combustibili e non assorbenti |
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Art. 48.Nel locale di che trattasi dovranno essere proibite attività che comportino la presenza di fia |
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Art. 49.L'impianto elettrico di illuminazione e forza motrice dovrà essere realizzato con cavi a forte |
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Art. 50.Qualora, per particolari condizioni, per le nuove rivendite o per quelle già esistenti all'att |
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PARTE QUARTA - Norme di sicurezza per gli impianti centralizzati di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per usi civili |
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Norme Generali |
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Art. 51.Per impianti centralizzati si intendono le installazioni di distribuzione di g.p.l. alimentate da gru |
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Art. 52.I depositi di bottiglie di g.p.l. per impianti centralizzati costituiti nei cortili di fabbricati di abitazione possono avere le seguenti potenzialità: |
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Art. 53. - Serbatoi. - Norme di installazione.I serbatoi possono essere interrati o fuori terra. Essi saranno comunque metallici e collaudati tenendo conto della pressione di vapore massima corrispondente a quella del propano puro. La loro capacità geometrica massima dovrà essere di mc 12 e dovranno avere un grado di riempimento massimo dell'85% se interrato e dell'80% se fuori terra. |
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Art. 54. - Distanze di sicurezza - Criteri di ubicazione.a) depositi con recipienti portatili. I depositi con recipienti portatili (bottiglie) dovranno essere posti all'esterno degli edifici in cortili o terrazze sul cui piano di calpestio non vi siano locali adibiti ad abitazione e dovranno essere racchiusi in apposita cabina. La cabina destinata all'immagazzinamento delle bottiglie, se è ubicata in cortili, dovrà essere isolata e distare dai muri perimetrali dei fabbricati: |
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Art. 55. - Norme costruttive.La cabina per l'immagazzinamento dei recipienti portatili dovrà essere costruita con materiale incombustibile e re |
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Art. 56.Negli impianti centralizzati con serbatoi fuori terra o interrati, nei quali il punto di travaso sia sul serbatoio o nelle immediate vicinanze, è prescritta la costruzione d |
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Art. 57.L'impianto centralizzato oltre ai recipienti portatili dovrà essere costituito da: - un riduttore di pressione da inserire a valle dei recipient |
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Art. 58.L'impianto centralizzato dovrà essere collocato in luogo facilmente accessibile e dovrà |
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Art. 59.Le condotte principali di distribuzione dovranno essere dotate di saracinesche di intercettazione dis |
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Art. 60.Il ricambio delle bombole dovrà essere effettuato con tutte le cautele per evitare il determin |
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Art. 61.L'impianto dovrà essere dotato di mezzi appropriati di estinzione incendi a giudizio del Coman |
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Art. 62.Nella cabina con potenzialità superiore a 500 kg di g.p.l. dovrà essere previsto un imp |
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Art. 63.Nella rete di distribuzione di norma la pressione del gas non dovrà essere superiore a 300 mm |
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Art. 64. - Disposizioni complementari.Qualora per particolari caratteristiche costruttive o di ubicazione e per speciali motivi di produzio |
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