Circ. Min. Interno 20/04/1949, n. 53 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Min. Interno 20/04/1949, n. 53

Norme di sicurezza per pellicole cinematografiche.
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[Premessa]


Con circolare n. 10.00258/XV.B.8 del 30 gennaio u.s., questo Ministero - Direzione Generale della P.S. - revocò le norme provvisorie per l'esercizio dei depositi e dei locali di revisi

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Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloide
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Premessa

Le presenti "Norme di sicurezza per le pellicole cinematografiche" sostituiscono lo "Schema di Regolamento tipo" che con carattere di provvisorietà venne proposto nella circolare n.10/01718/XV.B.8 in data 18 novembre 1947 del Ministero dell'interno - Direzione generale della P.S.

I criteri informativi e le parti essenziali di dettaglio delle norme stesse sono stati discussi ed approvati dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno nella seduta n. 43/355 del 18 novembre 1948.

Per la redazione delle "Norme" sono state tenute presenti le Regolamentazioni già da molto tempo esistenti in materia in altri Stati.

Dati molto utili sono stati ricavati dalla monografia del "Bureau International du Travail" sopra "La sicurezza nella fabbricazione e nella utilizzazione del celluloide", edita nel 1933 a Ginevra, dalle monografie, edite dal 1939 in poi a Berlino, dalla Reichsfilmkammer e da numerosi altri studi tra i quali quelli recenti, fatti in Francia, dall'Ing. Burlot e dal Prof. Delaby.

Altri elementi di giudizio sono stati inoltre dedotti dalle esperienze compiute negli ultimi mesi dalla Direzione generale dei Servizi antincendi del Ministero dell'intern

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SPECIFICAZIONI

Art. 1. - Per il rilascio dell'autorizzazione alle aziende ed ai privati, che a qualsiasi titolo detengono, manipolano o trasportano pellicole cinematografiche con supporto di celluloide, é richiesta l'osservanza delle presenti norme.


Art. 2. - Col termine " pellicola " si intende sempre, ove non sia altrimenti specificato, una pellicola cinematografica con supporto di celluloide.

Col termine " pellicola con supporto di celluloide " - indipendentemente dall'eventuale verifica della composizione chimica del supporto - si intende ogni pellicola che risponde alla prova pratica di cui al seguente articolo.


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ESENZIONI

Art. 6. - Le presenti norme non si applicano ai magazzini e ai trasporti delle FF.SS. e delle PP.TT. in quanto questi Enti provvedono alla materia con norme proprie .


Art.7. - Le presenti norme non si applicano ai

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CLASSIFICAZIONE

Art. 8. - Le aziende soggette alle presenti norme si distinguono in:

a) Aziende commerciali: Case di edizioni cinematografiche; Agenzie di vendita o di noleggio; Agenzie che esercitano il magazzinaggio di pellicole in conto proprio o di terzi, ecc., anche se queste aziende possiedono, nei locali ove esplicano la loro attività, oltre a magazzini, qualche locale di lavoro (imballaggio, verifica manuale o in proiezione, incollatura, ecc.).

b) Aziende industriali: Stabilimenti di doppiaggio, di stampa e sviluppo, di verniciatura, protezione e lavaggio pellicole, di recupero di materiali utilizzabili da pellicole fuori uso o dai ritagli ecc.

Ai fini de

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AVVERTENZE GENERALI

Art. 13. - Alla Direzione di aziende industriali debbono essere preposte persone di provata capacità tecnica, preferibilmente dottori in ingegneria od in chimica.


Art. 14. - I locali delle aziende della classe la dovranno essere custoditi da ex vigili del fuoco che abbiano i requisiti per ottenere la nomina a guardie giurate.


Art. 15. - Gli operai addetti alla manipolazione di pellicole con macchinari speciali debbono avere un'età superiore ai 18 anni.

É concesso, per l'addestramento in mansioni di lavoro secondarie sotto la sorveglianza costante di adulti,

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OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 23. - Ogni rotolo di pellicola - a partire da rotoli di peso superiore a 150 gr. - quando non sia richiesto altrimenti da necessità di lavorazione, deve essere sempre contenuto in una propria scatola, munita di coperchio, preferibilmente in legno duro.

Sono ammesse scatole contenenti più di un rotolo fino ad un peso netto di pellicole di kg 11.

La disposizione si applica alle pellicole vergini, alle pellicole finite, alle pellicole fuori uso in rotoli.

In particolare le pellicole, in tutte le operazioni di custodia e di trasporto, devono essere sempre manipolate chiuse nelle loro scatole obbligatorie.


Art. 24. - I ritagli di pellicole non devono essere mai gettati per terra e raccolti con le immondizie. Essi debbono essere raccolti e contenuti in recipienti metallici muniti di coperchio solidamente collegato al recipiente stesso e tale da garantire una chiusura pressoché ermetica.

La quantità massima di ritagli che può essere contenuta in un solo recipiente é di kg 5.


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UBICAZIONE - DISTRIBUZIONE DEI MAGAZZINI, DEI LOCALI DI LAVORO E DEI LOCALI DESTINATI AD USI ACCESSORI
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Generalità

Art. 35. - Le aziende soggette alle presenti norme debbono trovarsi alle prescritte distanze da edifi

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Distanza di protezione - Distanza di sicurezza esterna -Distanza di sicurezza interna

Art. 37. - I magazzini ed i locali di lavoro, di tutte le aziende, quando sono collocati in fabbricati ad un solo piano, dovranno essere circondati da una recinzione formata da un muro continuo alto almeno m 2,50, senza aperture, salvo uno o due ingressi .

La distanza fra questo muro ed i fabbricati pericolosi (magazzini e locali di lavoro) é detta "distanza di protezione". La zona di terreno interposta costituisce la "zona di protezione" ed é intesa come zona di difesa dei fabbricati pericolosi da offese provenienti dall'esterno.

La distanza di protezione si misura come indicato all'art. 43.

Quando i locali di lavoro, e talvolta anche i magazzini, sono collocati in fabbricati a più piani ed il piano terreno é adibito a soli usi accessori (uffici, magazzini merci varie, ecc.) non é richiesto il muro di recinzione di cui al precedente alinea in quanto é considerato "zona di protezione" il piano terreno stesso.


Art. 38. - I magazzini ed i locali di lavoro in ogni caso dovranno trovarsi rispetto agli edifici esterni e non pertinenti all'azienda (case

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Misura delle distanze

Art. 43. - La distanza di protezione, ove richiesta, per i fabbricati pericolosi delle varie classi di aziende risulta dalla tabella di cui al presente articolo.

Essa viene misurata orizzontalmente tra il perimetro dei fabbricati pericolosi ed il muro di recinzione.

Se il muro, anziché di m 2,50, come richiesto all'art. 37, é alto quanto il più alto fabbricato pericoloso le distanze di protezione indicate nella tabella possono essere ridotte alla metà.

La distanza di sicurezza esterna e quella di sicurezza interna risultano dalla stessa tabella .

Esse vengono misurate orizzontalmente tra il perimetro dei fabbricati pericolosi e quello dei fabbricati esterni ed interni da proteggere.

Ai fini della valutazione della distanza si dovrà tener conto solo delle facciate dei fabbricati pericolosi e di quelli da proteggere che si trovano di faccia o che sono prospicienti tra di loro, nel senso che si guardano sotto un angolo di 90° o inferiore a 90°.

Per la distanza di sicurezza esterna si applicano i seguenti criteri:

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NORME COSTRUTTIVE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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Magazzini

Art. 44. - I magazzini debbono rispondere al principio di conseguire un frazionamento delle pellicole in condizioni che l'incendio o la decomposizione senza fiamma di una frazione di queste non rappresenti in sé un pericolo eccezionale e che comunque non possa propagarsi alle frazioni contigue.

Le strutture e le disposizioni prescritte al seguente articolo rispondono a tale principio.

Strutture e disposizioni differenti dovranno essere preventivamente approvate dalla Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.


Art. 45. - Ogni magazzino dovrà essere costituito da una costruzione ad un solo piano divisa in più cellari ciascuno dei quali é separato da quello contiguo da un muro tagliafuoco.

Ogni cellario dovrà a sua volta essere munito di celle, ognuna delle quali avrà dimensioni tali da consentire l'immagazzinamento soltanto di 25 kg di pellicole contenute nelle loro scatole obbligatorie.

I muri esterni e divisori dei magazzini dovranno essere resistenti al fuoco e di spessore tale da resistere ad una eventuale pressione interna in caso di incendio. Come tali si considerano: muri di cemento armato di 18 cm di spessore; muri in mattoni pieni di 30 cm, intonaco cementizio compreso; muri in pietrame listati in mattoni di 50 cm, intonaco cementizio compreso.

I muri divisori a tagliafuoco dovranno sporgere al di sopra della copertura della costruzione di almeno m 1 e lateralmente di almeno 80 cm.

Ogni cellario dovrà avere almeno due porte - delle quali una di soccorso - in posizioni contrapposte, agli estremi di un corridoio libero.

Ogni porta sarà di materiale resistente al fuoco, ad un solo battente, apribile verso l'esterno e della larghezza di almeno 80 cm.

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Locali di lavoro

Art. 55. - I muri esterni dei locali di lavoro ed i muri divisori tra i vari locali di lavoro e tra questi ed altri locali contigui destinati, comunque, ad usi differenti, dovranno essere resistenti al fuoco e di spessore tale da poter resisterne anche ad una eventuale pressione interna in caso di incendio.

In particolare i muri divisori dovranno essere a tagliafuoco.

Muri che presentano queste caratteristiche sono considerati: muri in cemento armato di spessore di almeno 18 cm; muri in mattoni pieni di spessore di almeno 30 cm intonaco compreso; muri in pietrame listati in mattoni di spessore di almeno 50 cm intonaco compreso.

Detti muri debbono essere solidamente collegati tra di loro.


Art. 56. - Se i locali di lavoro si trovano, insieme a locali destinati comunque ad usi differenti, in vari piani di un edificio a più piani, anche i solai tra i singoli piani dovranno essere a tagliafuoco.

Se i locali di lavoro si trovano in edifici ad un solo piano o all'ultimo piano di edifici a più piani e sono contigui tra loro o contigui ad altri locali destinati comunque ad usi differenti, potranno essere imposti, ove se ne rilevasse la necessità, muri tagliafuoco rialzati di almeno 1 m sulla copertura.

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Scale, ascensori e montacarichi

Art. 63. - Le scale, le gabbie di scale, di ascensori e di montacarichi dovranno essere costruite con materiali resistenti al fuoco.

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Cabine e sale da proiezione

Art. 65. - Per le cabine e per le scale da proiezione delle aziende di cui alle presenti norme si app

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Locali di imballaggio

Art. 66. - I locali di imballaggio devono rispondere a tutte le prescrizioni richieste per i locali di lavoro.

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Servizi

Art. 67. - I locali destinati ai servizi (refettorio, spogliatoi, luoghi di degenza, docce, ecc.) dev

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ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI
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Armadi di sicurezza

Art. 68. - Gli armadi di sicurezza, di cui agli artt. 26 e 66 potranno avere una capacità massima di kg 100 se a due celle, di kg 50 se ad una cella: ogni cella deve avere un proprio sportello.

Negli armadi da 100 kg gli sportelli dovranno essere muniti di un dispositivo di chiusura che impedisca l'apertura

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Macchinari

Art. 70. - I macchinari comuni consistono essenzialmente in arrullatori verticali od orizzontali (muniti o no di misuratore di lunghezza), tavoli di verifica, attrezzi manuali vari per il taglio, l'incollaggio, ecc.

Il dispositivo di avvolgimento dei tavoli di verifica e degli arrullatori dovrà avere l'asse, gli ingranaggi e la manetta di comando in metallo; questa non dovrà essere vernici

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Impianti ed apparecchi di riscaldamento

Art. 73. - Per il riscaldamento dei locali di lavoro, sono consentiti solo sistemi ad acqua calda a termosifone; per macchine o parti di macchine anche elettrici.

Comunque la temperatura superficiale dei radiatori e delle tubazioni non dovrà s

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Impianti elettrici di luce e forza motrice

Art. 74. - La luce elettrica ad incandescenza o a fluorescenza a bassa tensione é il solo mezzo di illuminazione artificiale consentito nei locali di lavoro e nei magazzini


Art. 75. - Gli impianti elettrici di illuminazione, forza motrice, ecc. - oltre che alle norme generali in uso - dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

a) Quadro di manovra. Deve essere collocato in portineria o in ogni caso in prossimità dell'ingresso. Vi debbono far capo: la linea principale di entrata, quelle interne della illuminazione e della forza motrice, possibilmente anche i circuiti dei diversi locali o gruppi di locali; il tutto comandato da interruttori muniti di valvole indipendenti.

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Linee di trasporto ad alta tensione

Art. 77. - Sopra i magazzini ed i locali di lavoro ed attraverso eventuali cortili o piazzali ad essi

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Parafulmini

Art. 78. - Ove, per l'estensione o posizione dei fabbricati o per la configurazione topografica, sian

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Mezzi di estinzione incendi

Art. 79. - In ogni locale di lavoro ed in altri punti, secondo quanto stabilito dal Comando del Corpo dei vigili del fuoco, verranno predisposti estintori a schiuma e secchi pieni di acqua in numero e capacità adeguati.

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TRASPORTI

Art. 82. - Per il trasporto interno delle pellicole e dei ritagli fra i vari locali di lavoro e tra i locali di lavoro e il locale imballaggio e i magazzini, si applicano le disposizioni degli artt. 23, 24 e 25.

In fabbricati a più piani, per il trasporto delle pellicole tra i vari piani si useranno, a pref

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DISPOSIZIONI SPECIALI
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Aziende di verniciatura o di altri sistemi di protezione delle pellicole

Art. 85. - Le macchine dove viene eseguita la verniciatura, la smerigliatura, il lavaggio, il trattamento protettivo in genere di pellicole con solventi infiammabili debbono

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Aziende di recupero di materiali utilizzabili da pellicole fuori uso e da ritagli


Art. 86. - I procedimenti usati per il recupero, mentre da una parte debbono rendere impossibile un riscaldamento delle pellicole o dei ritagli, comunque pericoloso, dall'altra non debbono provocare un'alterazione sensibile delle proprietà chimiche del supporto di celluloide.

Qualora il procedimento non risponda a queste caratteristiche, le aziende sono soggette alle disposizioni concernenti gli esplosivi, secondo il T.U. 18-6-1931, n. 773, delle leggi di P.S. e relativo Regolamento.

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Allegato A - ISTRUZIONI AGLI OPERAI DELLE AZIENDE CINEMATOGRAFICHE

La facilità e la rapidità con le quali un incendio di pellicole si propaga sono tali che una volta scoppiato é sempre assai difficile, spesso impossibile, spegnerlo.

Il senso di responsabilità dei dirigenti e degli operai é pertanto quasi l'unico mezzo di prevenzione e di protezione veramente efficace.

1) Il materiale che forma il supporto delle ordinarie pellicole cinematografiche é il celluloide, sostanza infiammabilissima.

Per questo fatto le pellicole presentano i seguenti pericoli:

a) si infiammano con grande facilità;

b) una volta accese in un punto, la fiamma si propaga con straordinaria velocità a tutta la loro massa;

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Allegato B - ELENCO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI O COMMERCIALI PERICOLOSE

1) Stabilimenti ed impianti per la produzione o l'utilizzazione di gas o miscele gassose combustibili (gas illuminante, gas povero, idrogeno, acetilene, ecc.).

2) Stabilimenti, impianti, depositi, magazzini per la produzione, utilizzazione, custodia e vendita di gas compressi o liquefatti (idrogeno, acetilene, fosgene, cloruro di metile, ammoniaca, anidride carbonica, anidride solforosa, cloro, ossigeno, aria, ecc.).

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Allegato C - DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI LICENZA

1) Dichiarazione sull'attività specifica dell'azienda in base al disposto dell'art. 8 e seguenti, con l'indicazione della potenzialità dell'azienda stessa e della capacità di ogni magazzino, di ogni cellario, di ogni locale di lavoro, di ogni armadio di sicurezza.

2) Relazione tecnica comprendente:

a) la descrizione dei procedimenti di lavorazione;

b) la descrizione del fabbricato o dei fabbricati destinati all'azienda, con particolare riguardo alla loro ubicazione e alla loro altezza; la descrizione dei locali di lavoro, dei magazzini, dei loca

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