Sent.C. Cass. 10/10/2008, n. 25029 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 10/10/2008, n. 25029

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1. Cose in custodia - Ambiente condominiale - Danni causati per uso improprio della cosa da parte del terzo o del danneggiato - Conseguenze - Responsabilità del condominio ex art. 2051 C.c. - Esclusione ex art. 2051 C.c. per danni a terzi causati dall’incendio - Esclusione
1. Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria - da parte del terzo o del danneggiato - la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.. (Nella specie la S.C. , sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata affermata la responsabilità del condominio per l'evento dannoso verificatosi nell'immobile di un condomino a causa dell'occlusione della colonna delle acque luride per immisssione anomala, di un assorbente igienico proveniente dalla proprietà esclusiva di un altro condomino, sul rilievo che quest'ultimo fosse rimasto ignoto, malgrado, però, tale fatto non potesse ritenersi né prevedibile né evitabile da parte del condominio). 2. La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. é esclusa dall'accertamento positivo che il danno é stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. L'individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l'effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell'evento. Qualora, invece, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito.

1a. (RCT) - Ved. Massima della sentenza in «Responsabilità per danni a terzi» 1n. Codice civile - Art. 2051: ved. Cass. 16 maggio 2008 n. 12425, R
[Cod.civ. art. 2051 (1n)]

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