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Sent.C. Cass. 11/09/2008, n. 23393

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1. Appalti LSF - Contratto - Stipulazione - Esecuzione del contratto pretesa dalla P.A. prima della sua approvazione - Mancata successiva approvazione – Conseguente responsabilità P.A. ex art. 1337 C.c.
1. Il contratto stipulato fra la P.A. ed il privato, pur essendo già perfetto nei suoi elementi costitutivi, richiede per la sua operatività l’approvazione dell’autorità di controllo, che agisce come condicio iuris sospensiva dell’efficacia del negozio, con la conseguenza che il diniego dell’autorità tutoria lo rende più eseguibile. In tal caso, tuttavia, il comportamento dell’Amministrazione medesima, la quale abbia preteso l’adempimento della prestazione prima dell’approvazione del contratto stesso da parte della competente autorità di controllo, è suscettibile di dar luogo, ove tale approvazione non sia intervenuta, a responsabilità precontrattuale, secondo la previsione dell’art. 1337 C.c., in considerazione dell’affidamento ragionevolmente ingenerato nell’altra parte.

1. Conf. Cass. 23 maggio 1981 n. 3383. [R=W23MA813383 ]Ved. Anche Cass. 20 agosto 1992 n. 9682 [R=W20AG929682](Caso del contraente che esegue la prestazione sebbene non richiesto). 1n. Codice civile - Art. 1337: ved. C.Stato IV 7 luglio 2008 n. 3380, R
[Cod. civ. art. 1337 (1n)]

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