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Sent.C. Cass. 14/06/2007, n. 13968

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1. (Geometra e) Perito industriale - Limiti di competenza - Costruzione per civile abitazione - Accertamento della sua modestia - Criterio
1. L’indagine intesa ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta e rientri, quindi, nella competenza professionale dei periti industriali (o dei geometri), non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comporta e dalla capacità (cioè dalle cognizioni tecniche) occorrente per superarle, criterio che ha valore fondamentale per l’esatta interpretazione e l’applicazione dell’art. 16 del regolamento professionale (R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, per i periti industriali, e R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, per i geometri), in detta indagine si terrà conto anche degli elementi dell’importo dell’opera (costo presunto), della cubatura e del numero dei piani (cosiddetti criteri di valore, od economico, e quantitativo), ma soprattutto per il loro valore sintomatico, in quanto valgono a determinare le caratteristiche costruttive dell’opera e ad illuminare sulle difficoltà tecniche che l’opera medesima presenta, al fine di apprezzare se questa costituisca una costruzione modesta ai sensi dell’ordinamento professionale, ovvero esuli dalla capacità tecnica e dalla competenza dei periti industriali (e dei geometri).

1. Ved. Cass. S.U. 13 maggio 1968 n. 1474.[R=W13MA681474] 1a. Sui limiti di competenza dei periti industriali ved. Cass. 17 marzo 2004 n. 5428 R {La competenza dei periti industriali, categoria edili, è regolata all’art. 16, lett. b) del R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 che riproduce la medesima locuzione che si legge nella normativa per i geometri [art. 16, lett. m), R.D. 29/274]}; C. Stato VI 16 novembre 2000 n. 6136 R (È esclusa dalla competenza professionale dei periti industriali elettrotecnici la progettazione di costruzione e/o di allestimento di veicoli a motore); V 29 gennaio 1999 n. 83 R e V 10 marzo 1997 n. 248 R (Per i periti industriali edili - così come per i geometri - è ammissibile la progettazione di opera privata con la sottoscrizione di ingegnere od architetto, per supervisione); V 10 novembre 1992 n. 1257 R (Rientra nei limiti di competenza del perito industriale edile la progettazione di modeste costruzioni civili, ex art. 16 R.D. 1929 n. 275); Cass. 27 gennaio 1988 n. 736 R (Competenza dei periti industriali limitata a costruzioni civili modeste - Criterio tecnico qualitativo, e non puramente quantitativo, di accertamento).
(R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16;R R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 16)R

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