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Sent. C. Stato 20/03/2007, n. 1325

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Demolizione - Sostituzione con sanzione pecuniaria - Condizioni.
1. Per un’opera abusiva la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è consentita dalla legge solo quando la demolizione sia impossibile, s’intende tecnicamente, e non quando sia costosa. [Nella specie, il Comune ha giustificato la sanzione pecuniaria con l’elevato costo della demolizione; motivazione, questa, che è stata ritenuta illogica sia perché la demolizione è a spese del contravventore e non del Comune e sia perché tale motivazione vanifica la sanzione della demolizione prevista dalla legge (tutte le demolizioni essendo costose)].

1a. Ved. Cass. pen. III 23 gennaio 2007 n. 1904 R

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