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Sent.C. Cass. 19/01/2006, n. 1020

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Fonte oggettiva di prova - Limiti - Accertamento di fatti accessori, necessari per la risposta ai quesiti - Sconfinamento da detti limiti - Conseguenze - Accertamenti nulli e inutilizzabili anche come indizi.
1. La consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, ma può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. D'altro canto, il consulente tecnico d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può ai sensi dell'art. 194, primo comma , Cod. proc. civ., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai limiti intrinseci al mandato conferitogli tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, pertanto, privi di qualsiasi valore probatorio, anche indiziario.

1. Ved. Cass. 5 maggio 2005 n. 9353; [R=W5MA059353] 20 aprile 2005 n. 8297; [R=W20A058297] 17 aprile 2003 n. 6195; [R=W17A036195] 10 maggio 2001 n. 6502 R; 12 dicembre 2000 n. 15630 R. 1a. - Ved. Cass. 30 novembre 2005 n. 26083 R
(Cod. proc. civ., art. 194, 1° c.)

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