Sent. C. Cass. pen. 16/06/2006, n. 20776 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 16/06/2006, n. 20776

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Nozione e limiti - Subordinata a permesso di costruire - O anche a D.I.A. - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Ricostruzione su ruderi - È sempre nuova costruzione.
1. Sono sempre realizzabili con D.I.A. le ristrutturazioni edilizie di portata minore quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la iniziale consistenza urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, 1° c, lett. c) del T.U. edilizia (non di portata minore) sono subordinati a permesso di costruire ma, in alternativa, possono essere realizzati con D.I.A. se «portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d'uso». Se però comportano la preventiva demolizione dell'edificio, il risultato finale deve coincidere nella volumetria e nella sagoma con l'edificio precedente. La ricostruzione su ruderi costituisce sempre «nuova costruzione». La demolizione, per essere ricondotta anche alla nuova nozione legislativa di «ristrutturazione edilizia» deve essere contestualizzata temporalmente nell'ambito di un intervento unitario volto alla conservazione dell'edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell'inizio dei lavori. 2. La ricostruzione su ruderi costituisce sempre «nuova costruzione», in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata.

2. Ved. Cass. pen. III 4 febbraio 2003,]Pellegrino e 20 febbraio 2001, Perfetti. Ved. anche C. Stato V 28 maggio 2004 n. 3452;R 15 aprile 2004 n. 2142 R; 1 dicembre 1999 n. 2021 R; 4 agosto 1999 n. 398;10 marzo 1997 n. 240 R 1a. - Ved. C. Stato II 1 marzo 2006 n. 2687/04 R
[T.U. edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, 1° c. lett. d) e art. 10, 1° c., lett. c) e art. 22, 3° c., lett. a)] R

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