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Sent.Trib. Sup. Acque 03/05/2005, n. 62

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1. Architetti, geometri e periti agronomi - Competenza professionale - Anche per progetti di piccole derivazioni d'acqua.
1. L'art. 10 del R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 menziona soltanto gli ingegneri come professionisti abilitati alla redazione di progetti per piccole derivazioni d'acqua (sino ad una potenza di 3000 KW); ma in base all'interpretazione sistematico evolutiva della normativa che regolamenta le competenze degli architetti e geometri (ed anche dei periti agronomi), oltre che degli ingegneri, deve ritenersi che il legislatore abbia utilizzato la menzione stessa nella sua originaria ed ampia accezione, comprensiva di tutte le suddette categorie professionali.

1. Ved. Cass. S.U. 26 luglio 1993 n. 8348 R
[R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, art. 10 (n)]

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