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Sent. CGAR. Sicilia 04/04/2005, n. 191

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - «Taglio delle ali» - Finalità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Integrazione delle giustificazioni delle imprese - Obbligo - Insussistenza - Conseguenze. 3. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Valutazioni P.A. - Sindacabili - Criterio.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici il meccanismo legislativo comunemente noto come «taglio delle ali», previsto dall'art. 21 comma 1 bis, L. 11 febbraio 1994 n. 109, assolve adeguatamente alla funzione di escludere eventuali effetti distorsivi nella formazione della media, e quindi della soglia di anomalia, grazie alla previa esclusione, delle offerte di maggiore e minore ribasso, dal computo del dieci per cento. 2. In una gara d'appalto di lavori pubblici, in mancanza di espressa richiesta da parte dell'amministrazione appaltante, le imprese soggette a verifica non hanno alcun obbligo di integrare le proprie giustificazioni anche con riferimento alle voci di prezzo non preventivamente giustificate; ma in mancanza di tale integrazione ad iniziativa dell'impresa interessata, la verifica circa la congruità o meno dell'offerta rimane comunque incompleta, e quindi inidonea, nell'ottica indicata dalla giurisprudenza comunitaria, ad assolvere compiutamente alla propria finalità istituzionale. 3. In una gara d'appalto di lavori pubblici, le valutazioni dell'amministrazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, di per sé sindacabile in sede giurisdizionale per manifesta illogicità delle valutazioni espresse o per la loro inattendibilità in base alla scienza applicata, per presenza di errori di fatto e per carenze istruttorie.

Ved. C. Stato IV 29 ottobre 2002 n. 5945. [R=WCS29O025945] Ved. C. Stato V, Ord. 18 gennaio 2005 n. 185 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 1 bis) R

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