Sent.C. Cass. 09/07/2004, n. 12681 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 09/07/2004, n. 12681

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1. Appalti ll.pp. - Varianti - Lavori addizionali extracontrattuali eseguiti - Compenso eccezionalmente ammissibile - Le 4 condizioni. 2. Appalti ll.pp. - Varianti - Eseguite arbitrariamente dall'appaltatore - Diritto a compensi aggiuntivi o indennizzi - Esclusione.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, 2° comma della L. 1865/2248, All. F) possono, eccezionalmente, dare luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri comunque entro i limiti delle spese approvate. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che abbia eseguito variazioni introdotte per iniziativa unilaterale non ha diritto, a norma dell'art. 342, 2° comma, della L. 1865/2248, All. F, ad alcun compenso aggiuntivo o indennità di sorta per dette variazioni, neppure a titolo di indebito arricchimento della P.A. committente.

1. Conforme a Cass. 12 settembre 2003 n. 13432 R
(Cod. civ. art. 1398; L. 20 marzo 1865 n. 2248. All. F, art. 342, 2° c.; R R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 103; L. 24 aprile 1989 n. 144, art. 23) R (L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 342, 2° c.)

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