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Sent.C. Cass. 21/03/2003, n. 4133

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Decorrenza interessi - Art. 13 L. 1983 n. 131 - Applicabilità - Limiti. 2. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora ex artt. 35 e 36 Cap. gen. - Disciplina dell'anatocismo - Applicabile - Disciplina ex art. 1224, 2° c., Cod.civ. - Non applicabile.
1. Il 6° comma dell'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131 - il quale dispone che qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara - non è applicabile a contratti di appalto di opere pubbliche stipulati prima della sua entrata in vigore. 2. A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 Cod.civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno «ex» art. 1224, 2° c. Cod.civ.

1. Conforme a Cass. 15 settembre 2000 n. 12166 R 2. Conforme a Cass. S.U. 17 luglio 2001 n. 9655 [R=W17L019655] 1a. e 2a. - Ved. Cass. 17 gennaio 2003 n. 669 R
(L. 26 aprile 1983 n. 131)[R=L13183] (Cod.civ. artt. 1224, 2°c. e 1283; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36)[R=DPR106362]

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