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Sent.C. Cass. 21/02/2003, n. 2639

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Responsabilità dell'ente finanziatore - Esclusione.
1. Nel caso in cui più enti cooperino ai fini della esecuzione di un'opera pubblica, ed uno di essi svolga mera attività di finanziamento, il medesimo, non è responsabile nei confronti dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, al quale è estraneo, l'ente finanziatore, anche quando sia tenuto alla vigilanza e al controllo della relativa contabilità, i quali hanno la sola finalità di verificare il regolare impiego del danaro destinato all'opera pubblica.

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