Sent.C. Cass. 26/02/2002, n. 2771 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/02/2002, n. 2771

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora ex artt. 35 e 36 Cap. gen. 1962 - Disciplina dell'anatocismo - Applicabile - Disciplina ex art. 1224, 2° c., Cod.civ. - Non applicabile.
1. A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 Cod.civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° c. Cod.civ.

1. Conforme a Cass. S.U. 17 luglio 2001 n. 9653R. 1n. Codice civile - Art. 1224 (Danni nelle obbligazioni pecuniarie) - (1° c.) Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.(2° c.) Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori. Art. 1283 (Anatocismo) - In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
(Cod.civ. artt. 1224 e 1283; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36)[R=DPR106362,A=35]

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