Sent.C. Stato 02/07/2001, n. 3605 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP5329

Sent.C. Stato 02/07/2001, n. 3605

48523 48523
1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Di imprese fra loro collegate - Legittimità.
1. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici deve ritenersi che sussista il collegamento delle imprese - che faccia ritenere plausibile il condizionamento o la conoscenza delle relative offerte, tale da portare all'esclusione dalla gara - quando le offerte siano ascrivibili ad un centro di interesse comune; questa ipotesi si configura non soltanto nei casi di collegamento ex art. 2359 Cod.civ. ma anche quando l'esistenza di un siffatto centro decisionale risulti da elementi oggettivi.

Sulla esclusione dalle gare d'appalto di imprese fra loro collegate ved. C. Stato V 25 giugno 2001 n. 3362R; VI 15 luglio 1998 n. 1093R; V 17 marzo 1997 n. 281R; IV 18 aprile 1994 n. 344R.
(Cod.civ. art. 2359)

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Finanza pubblica

La Legge di bilancio 2025

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Appalti e contratti pubblici

Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Francesco Russo
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino