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Sent.C. Cass. 19/03/2001, n. 3935

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1. Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Liquidazione in base alla tariffa professionale forense - D.M. 1994 n. 585 - Applicazione - Criterio.
1. Il D.M. 1994 n. 585, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto 9 della tabella, onorari da un minimo di 3 ad un massimo di 8 milioni per controversie del valore fino a £ 50.000.000 e onorari via via superiori determinati sul maggior valore delle stesse, va interpretato nel senso che, per le questioni eccedenti il suddetto valore, alla base di onorario prevista per le controversie inferiori alle £ 50.000.000 debba essere aggiunto il solo importo previsto (ovviamente entro il limite minimo e massimo) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia, dovendosi perciò escludere qualunque ulteriore somma relativa a scaglioni inferiori intermedi.


(D.M. 5 ottobre 1994 n. 585)[R=DM5O94585]

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