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Sent.C. Cass. 09/01/2001, n. 247

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1. Ingegneri - Consiglio nazionale - Norme relative - Questione di legittimità costituzionale - Infondata. 2. Ingegneri - Consiglio nazionale - Costituzione con meno di 11 componenti - Validità - Contrasto con Costituzione e con art. 6 Convenzione europea diritti dell'uomo - Insussistenza. 3. Ingegneri - Incarico professionale - Da Comune - Per opera pubblica - Clausola su esclusione compenso in caso di mancato finanziamento - Validità - Rilievo disciplinare - Condizioni.
1. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l'attività del Consiglio nazionale degli ingegneri - sollevata con riferimento alla natura di giurisdizione speciale dell'organo in questione - avendo carattere ordinatorio il termine previsto dalla VI disposizione transitoria della Costituzione. 2. A norma dell'art. 16 del D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382, il Consiglio nazionale degli ingegneri, costituito di undici componenti, è validamente costituito anche con la presenza di un numero inferiore di componenti, non essendo richiesta dalla norma il plenum dell'organo per la decisione. La disposizione indicata, nella parte in cui consente, la variabile composizione dell'organo non si pone in contrasto con norme della Costituzione né con i principi desumibili dall'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, poiché la variabilità di composizione risponde ad esigenze di funzionamento dell'organo stesso. 3. Quando un contratto d'opera professionale concluso da un ingegnere con un Comune prevede l'alternativa tra il pagamento del compenso secondo tariffa ovvero la prestazione gratuita dell'attività professionale in caso di mancato finanziamento dell'opera si è fuori dall'ipotesi della violazione dei minimi tariffari e si versa nella fattispecie della prestazione gratuita dell'attività professionale. La rinunzia al compenso è valida tra le parti e non può, dunque, ritenersi in sé, cioè automaticamente, suscettibile di rilievo disciplinare, occorrendo invece che il comportamento del professionista, per la particolarità del caso concreto, sia idoneo ad incidere negativamente sulle norme di deontologia professionale.

1. e 2. Ved. C. Cost. 19-23 dicembre 1986 n. 284R. 2. Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950 (firmata a Roma dagli Stati membri del Consiglio d'Europa). Art. 6 - Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. (Omissis).
(CNI; CTRP-COMUNE)

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