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Sent.C. Stato 12/10/2000, n. 5423

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1. Progetto oo.pp. - Approvazione ex art. 6 ss. L. 1962 n. 167 - Conseguente variante al piano regolatore - Non necessaria.
1. L'art. 1, comma 4 della L. 3 gennaio 1978 n. 1 stabilisce che, quando il piano regolatore preveda specifiche aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio comunale non comporta necessità di varianti al piano regolatore medesimo. Ma questa norma si riferisce ad aree comunque da espropriare, per cui ai fini degli interessi del loro proprietario è indifferente che per quei terreni sia prevista l'utilizzazione originaria o una diversa; la detta norma invece non è applicabile quando la destinazione dell'area consente al proprietario una sua diversa utilizzazione, per cui il progetto in questione di opere pubbliche costituisce di per sé una variante al piano regolatore che deve essere approvato dalla Regione con la procedura stabilita negli artt. 6 ss. della L. 18 aprile 1962 n. 167.


(L. 3 febbraio 1978 n. 1, art. l[R=L781]; L. 18 aprile 1962 n. 167, artt. 6 ss.)R

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