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Sent. C. Stato 23/03/2000, n. 1610

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Per ristrutturazione - Crollo dell'edificio - Occorre nuova concessione.
1. Qualora un edificio pervenga ad una integrale demolizione (anche a seguito della sua rovina per cause naturali) dopo che per esso è stata rilasciata una concessione edilizia di ristrutturazione, questa concessione perde la propria efficacia perché non esiste più l'edificio da ristrutturare (indipendentemente dal fatto che la rovina sia avvenuta o no per volontà del suo titolare); in questo caso occorre, per la costruzione del nuovo edificio, una diversa e regolare concessione edilizia.

1. Ved. C. Stato V 26 marzo 1996 n. 302R.

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