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Sent. C. Cass. civ. 03/08/1999, n. 8383

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Nelle costruzioni - Art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - Previsione di una distanza minima di dieci metri - Carattere tassativo e inderogabile.

1. Il D. Min. LL.PP. 1444/1968, che, in applicazione dell'art. 41-quinquies della L. 1150/1942, come modificato dall'art. 17 della L. 765/1967, cosiddetta legge ponte, detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati, pone all'art. 9 del D. Min. LL.PP. 1444/1968, comma 2, una prescrizione tassativa ed inderogabile, e cioè che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona "A" debba essere rispettata in tutti i casi una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra.

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