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Sent. C. Cass. pen. 10/12/1998, n. 112

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1. Progettista e direttore lavori Responsabilità per opere in cemento armato Con esclusione di opere provvisorie.
1. La responsabilità del progettista e direttore delle opere in cemento armato ai sensi dell'art. 3 L. 5 novembre 1971 n. 1086 non si estende alla predisposizione delle opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera principale, predisposizione che rientra nella competenza dell'imprenditore, senza che il predetto progettista sia tenuto a sorvegliare in tale fase il modo in cui vengono realizzate le opere provvisionali la sicurezza del materiale impiegato, la rispondenza ai requisiti richiesti dalla progettazione. (Fattispecie di lesioni colpose cagionate a causa del cedimento delle armature provvisorie di sostegno di un solaio in cemento armato, realizzate in violazione degli artt. 64 e 65 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164).

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