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Sent. C. Cass. 03/02/1999, n. 886

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1. Edilizia ed urbanistica Distanze Applicabilità art. 17 L. 1967 n. 765 o art. 873 Cod. civ. - Condizioni.
1. L'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 è applicabile per disciplinare le distanze tra fabbricati, non soltanto allorché il Comune in cui sono ubicati sia sprovvisto di regolamento edilizio, ma anche quando non contenga alcuna disposizione in merito, applicandosi invece l'art. 873 Cod. civ. soltanto se in termini generici tale norma sia da esso richiamata.

1. Sulla questione se si debba o no applicare l'art. 17 della L. 1967 n. 765 qualora le norme comunali non prescrivano nulla circa le distanze fra le costruzioni la giurisprudenza non era concorde; tale contrasto è stato poi risolto dalla Cass. S.U. 22 novembre 1994 n. 9871[R=W22N949871], secondo la quale nei casi in cui il regolamento edilizio comunale sia privo di disposizioni sulle distanze legali si deve applicare l'art. 17 della Legge cit. e non l'art. 873 Cod. civ. (Ved. anche Cass. 27 gennaio 1998 n. 784R).
(Cod. civ. art. 873; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17)R

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