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Sent.C. Cass. 16/12/1986, n. 7557

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Adesione del giudice alle conclusioni della consulenza disposta in secondo grado - Espressa confutazione delle contrarie risultanze della consulenza di primo grado - Necessità - Esclusione. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Attività - Valutazioni giuridiche o di merito del consulente - Inammissibilità - Obblighi del giudice.
1. Il giudice di appello che si trovi in presenza di un rilevante contrasto tra le consulenze tecniche di primo e di secondo grado, quando accolga le conclusioni di quest'ultima, deve bensì esporre i motivi che l'hanno indotto a ritenerle esatte e persuasive, senza però la necessità di confutare in modo espresso e particolareggiato le diverse risultanze e valutazioni della consulenza precedente, in quanto tale confutazione sia già contenuta nella relazione del secondo consulente e quindi implicita nell'accettazione di questa. 2. La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche ed in accertamento di situazioni di fatto, tali da essere rilevabili unicamente con il ricorso a date cognizioni tecniche, e non anche quando il C.T. abbia espresso valutazioni giuridiche o di merito. In questo secondo caso, il giudice, cui spettano istituzionalmente ed inderogabilmente tali compiti, non può risolvere la controversia in base ad un mero richiamo alle conclusioni del C.T., ma può condividerle solo formulando una propria autonoma motivazione che dia sufficiente ragione del suo convincimento ed inoltre tenga conto delle contrarie deduzioni delle parti, se tradotte in rilievi specifici e concreti.

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