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Sent. C. Cass. 21/11/1979, n. 6065

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1. Professionisti - Compenso - Associazione di una pluralità di professionisti in un unico studio professionale - Rappresentanza dei colleghi da parte di ciascun professionista e legittimazione alla ricezione dell'intero compenso per l'opera prestata - Limiti - Richiesta di pagamento del proprio onorario da parte di uno dei professionisti - Opposizione in compensazione di un credito vantato dal cliente genericamente nei confronti dello studio professionale - Inammissibilità - Limiti.
1. Il principio secondo cui, nel rapporto fra cliente e professionisti associati in un unico studio professionale, ciascuno dei professionisti, nell'espletamento dell'incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisce sia per sé, sia per i suoi colleghi secondo il principio della rappresentanza, ed è legittimato a ricevere, con effetti liberatori, l'intero compenso per l'opera prestata, opera solo nel caso di pagamento del compenso per una prestazione congiuntamente espletata, ma non può estendersi a qualsiasi debito o credito contratto dai singoli professionisti, sia pure nell'ambito dell'attività svolta in forma associativa, stante l'impossibilità di esercitare in forma societaria l'attività professionale. Ne consegue che non può essere opposto in compensazione, al professionista che chiede il pagamento del proprio onorario, un credito vantato dal cliente genericamente nei confronti dello studio professionale, qualora manchi la prova che tutti i professionisti associati abbiano contratto nei confronti del cliente i debiti dedotti in compensazione, o che ne abbiano comunque tutti tratto vantaggio.

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