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Sent.C. Cass. 25/01/1989, n. 428

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Componenti del Comitato - Controversia sull'elezione di un ingegnere - Giurisdizione A.G.O. e non C.N.I.
1. Le controversie inerenti all'elezione di un ingegnere a componente del comitato della Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, spettano alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attengono a posizioni di diritto soggettivo, e non a quella del Consiglio nazionale degli ingegneri, considerato che l'art. 8 L. 4 marzo 1958 n. 179, istitutiva di detta Cassa, rinvia alla disciplina delle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali (art. 2 e segg. D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382), con riguardo alle modalità del procedimento elettorale, non anche alle speciali attribuzioni giurisdizionali assegnate, per tali elezioni professionali. al suddetto Consiglio nazionale.

1. Conf. Cass. S.U. 19 gennaio 1988 n. 394[R=W19GE88394], sulla controversia inerente all'elezione di un architetto quale componente del comitato della C.N.P.I.A.
(D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 2 ss.; L. 4 marzo 1958 n. 179, art. 8)R

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