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Sent.C. Cass. 20/08/1990, n. 8481

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1. Geometra - Dipendente di ente pubblico non economico - Iscrizione all'albo - Liceità - Esercizio professionale - Condizioni - Autorizzazione dell'ente.
1. Con riguardo al dipendente di un Ente pubblico non economico (nella specie, I.A.C.P.), il cui ordinamento non preveda un divieto assoluto di esercizio di attività professionale, contemplando la possibilità di autorizzazione, deve ritenersi consentita l'iscrizione all'albo dei geometri, ai sensi dell'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, mentre la mancanza di detta autorizzazione comporta soltanto impedimento all'effettivo esercizio della professione.

1. Conf. Cass. 12 marzo 1980 n. 1645.[R=W12M801645]
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7R

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