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Sent.C. Cass. 27/07/1990, n. 7602

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1. Arbitrato - Compenso agli arbitri - Determinazione - Criteri - Riferimento a tariffe professionali - Ammissibilità.
1. Il Presidente del Tribunale, nel determinare il compenso degli arbitri a norma dell'art. 814, 2° c., C.p.c., in mancanza di particolari norme limitative, deve ricorrere a criteri equitativi di valutazione - considerando, fra l'altro, l'oggetto della controversia, la natura e l'entità dei compiti attribuiti agli arbitri - scelti secondo il suo prudente apprezzamento e può fare anche riferimento a tariffe professionali, o comunque a criteri predeterminati dalla legge, allo scopo di desumere parametri utili per un'esatta determinazione del compenso (Nella specie, in base al principio indicato, la Corte suprema ha confermato sul punto la decisione del giudice di merito che aveva fatto riferimento ai criteri di cui al D.M. 27 novembre 1976 sui compensi dei curatori fallimentari).

1. Conf. Cass. 25 maggio 1989 n. 2508, [R=W25MA892508] 26 ottobre 1987 n. 7853[R=W26O877853], 6 gennaio 1982 n. 21.[R=W6GE8221]
Preleggi art. 12, C.p.c. art. 814, 2° c.; D.M. 27 novembre 1976

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