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Sent. C. Cass. 02/12/1994, n. 10351

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione delle relative norme - Illegittimità dell'opera anche in mancanza di danno o pericolo. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Successione di norme sulle distanze - Norme successive più restrittive - Inapplicabilità alle costruzioni già sorte - Nuove norme meno restrittive - Applicabilità immediata - Limite.
1. L'inosservanza delle norme sulle distanze nelle costruzioni rende illegittima l'opera edilizia per il solo fatto della violazione, a prescindere da ogni valutazione in concreto del carattere dannoso o pericoloso dell'opera medesima. 2. In caso di successione di norme edilizie, il principio dell'immediata applicazione dello ius superveniens deve essere armonizzato con l'esigenza del rispetto dei diritti quesiti, cosicché nell'ipotesi che le nuove norme siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte, mentre nell'ipotesi di nuove norme meno restrittive il principio richiamato trova unico limite nell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione, con la conseguenza che non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme e che siano consentiti dalla normativa sopravvenuta, salvo il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore ossia di quelli conseguenti all'illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua esecuzione e l'entrata in vigore della nuova disciplina.

1. Conf. Cass. 6 marzo 1992 n. 2703 R 2. Conf. Cass. 20 aprile 1994 n. 3737 R e 3 settembre 1991 n. 9348[R=W3S919348]. 1a. e 2a. Ved. nota 1a. a Cass. II 20 ottobre 1994 n. 8573R.
C.c. artt. 871, 872 e 873

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