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Sent. C. Stato 23/11/1994, n. 1363

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di costruzione - Mutamento destinazione d'uso da impianto produttivo ad ufficio - Contributo commisurato al costo di costruzione - Non è dovuto - Condizione. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Restituzione somme indebitamente pagate - Spettano interessi ma non rivalutazione.

1. La trasformazione di un edificio da reparto produttivo ad uffici funzionalmente e strutturalmente connessi con altro stabile in cui si svolge l'attività non comporta variante della destinazione d'uso industriale del manufatto così come modificato, per cui la relativa concessione non è soggetta al pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione. 2. Sulle somme indebitamente riscosse a titolo di contributi urbanistici spettano gli interessi legali dalla data della domanda, ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi, a norma dell'art. 2033 C.c.

1. e 2. Ved. C. Stato V 16 marzo 1987 n. 198[R=WCS16M87198]. 1a. ved. nota 1a. a C. Stato V 20 ottobre 1994 n. 1200R.


Cod. civ. art. 2033

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