FAST FIND : GP1914

Sent.C. Cass. 22/04/1994, n. 3839

45108 45108
1. Arbitrato - Arbitri - Compenso - Segretario del collegio - Liquidazione del compenso - Giudice competente.
1. La liquidazione del compenso al segretario del collegio arbitrale - inteso quale passività correlata allo svolgimento dell'attività degli arbitri e, come tale, integrante un onere gravante sulle parti - rientra nella competenza del giudice che provvede alla liquidazione delle spese dei compensi arbitrali a norma dell'art. 814 C.p.c. e l'accoglimento della relativa domanda è condizionato alla valutazione della necessità e dell'utilità dell'opera prestata al fine del funzionamento del collegio.

1. Ved. Cass. 27 maggio 1987 n. 4722 [R=W27MA874722](La valutazione della necessità o meno dell'opera del segretario del collegio arbitrale ai fini del funzionamento di questo, compete al giudice di merito che provvede alla liquidazione del compenso per gli arbitri).
C.p.c. art. 814

Dalla redazione