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Sent.C. Conti 19/09/1995, n. 122

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1. Progetto esecutivo - Di opera pubblica in concessione - Approvazione - Finalità di effetti. 2. Progetto di massima - Di opera pubblica in concessione - Approvazione - Assunzione obbligazioni della P.A. - Inconfigurabilità. 3. Appalti oo.pp. - Varianti - Perizia suppletiva - Eccezionalità.
1. L'approvazione del progetto esecutivo di un'opera pubblica data in concessione è un atto amministrativo di accertamento della regolarità e della compiutezza del procedimento seguito, quale dichiarazione, per gli effetti normativamente previsti, della rispondenza della documentazione progettuale acquisita alla puntuale rappresentazione e descrizione dell'opus da realizzare; pertanto, solo dopo l'approvazione con provvedimento ministeriale il progetto esecutivo assume rilevanza in ordine alla attività sia interna che esterna della Pubblica amministrazione. 2. L'impegno assunto dall'Amministrazione sulla sola progettazione di un'opera pubblica data in concessione è di per sé inidoneo a concretizzare la sussistenza di una valida e definitiva obbligazione contrattuale, già costituita e giuridicamente perfezionata, soprattutto quando manca di attualità e concretezza e si riferisce ad un dato presunto (cioè la progettazione di massima), per cui tale impegno è ancora incerto nell'an e nel quantum. 3. Le perizie suppletive, oltre a rappresentare un onere per la finanza pubblica, favoriscono un'incompleta progettazione, sia nelle opere che negli atti che dovrebbero accompagnare il progetto di base, posto che è generale convinzione che tali deficienze potranno essere con facilità successivamente sanate attraverso le perizie stesse.

2. Ved. C. Conti, Stato 11 marzo 1991 n. 29.[R=WCO11M9129] 1a. e 2a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato VI 18 luglio 1995 n. 754.R 3a. Come nota 1a. a C. Conti 13 luglio 1995 n. 88.R

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