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Sent. CGAR. Sicilia 19/06/1993, n. 233

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1. Ingegneri e architetti - Redattore di piano regolatore - Divieto di assumere incarichi di progettazione - Violazione - Possibilità, non di revoca incarico del Comune, ma solo di sanzioni del Consiglio dell'Ordine
1. L'eventuale violazione del divieto, per i professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale, di assumere incarichi di progettazione (diversi da opere ed impianti pubblici) nel Comune interessato fino all'approvazione dello strumento urbanistico non comporta la revoca dell'incarico ricevuto dal Comune, ma può essere sanzionato esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 49 bis L. 17 agosto 1942 n. 1150.

1. Ved. Cass. 8 marzo 1991 n. 2481 R, Cass. S.U. 2 novembre 1990 n. 10555 R
L. 17 agosto 1942 n. 1150 art. 49 bis R

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